Vittime del dovere e benefici fiscali: nuovo orientamento INPS
- 19 Giugno 2026
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Pensione
L’INPS fornisce nuove regole in materia di benefici fiscali per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti.
Le nuove disposizioni rinnovano le indicazioni fornite nel messaggio 29 marzo 2017, n. 1412 e nel messaggio 10 agosto 2017, n. 3274, applicando l’esenzione dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali a tutti i trattamenti pensionistici di cui i beneficiari sono titolari.
La Legge di bilancio 2017 aveva esteso a questi ultimi l’esenzione IRPEF già prevista per le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata. Tuttavia tale beneficio era inizialmente circoscritto ai soli trattamenti pensionistici collegati all’evento lesivo che ha dato origine allo status di vittima.
Tale orientamento è stato progressivamente superato dalla Corte di Cassazione (con l’Ordinanza 25 febbraio 2025 n. 4873), che ha stabilito come l’esenzione IRPEF debba intendersi riferita al trattamento pensionistico in quanto tale, senza alcuna necessaria correlazione con l’evento lesivo. La ratio legis risiede infatti nella volontà di garantire tutele economiche e morali adeguate e non meramente simboliche a chi ha acquisito tale status.
In linea con la giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 4 dicembre 2025 n. 68, confermando che l’esenzione IRPEF si applica a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui i soggetti siano titolari.
Evoluzione
L’esenzione dall’IRPEF, in favore di chi abbia ottenuto lo status di vittima del dovere, di equiparato a vittima del dovere o di familiare superstite di vittima del dovere, si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui gli stessi siano titolari, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.
A decorrere dall’anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall’INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esentati dall’IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere.
Chi sono le “vittime del dovere”
La normativa qualifica come “vittime del dovere” i magistrati, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), i Vigili del Fuoco e i militari delle Forze Armate che hanno subito lesioni o la morte in contesti di particolare rischio. Si tratta, in particolare, del:
- contrasto alla criminalità;
- servizi di ordine pubblico;
- vigilanza a infrastrutture critiche;
- operazioni di soccorso;
- azioni avvenute in contesti di impiego internazionale (missioni all’estero).
Dal punto di vista operativo, la circolare prevede che l’esenzione fiscale venga applicata direttamente dall’INPS, in qualità di sostituto d’imposta.
Ciò comporta che:
- i beneficiari non devono presentare specifiche istanze per ottenere l’applicazione dell’esenzione;
- l’Istituto provvede automaticamente ad applicare il regime fiscale agevolato.
L’applicazione avviene a partire dal primo rateo utile di pensione, tenendo conto:
- della data di presentazione della domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico;
- delle tempistiche tecniche necessarie per l’elaborazione delle posizioni.
Questa modalità operativa semplifica significativamente gli adempimenti a carico dei contribuenti, garantendo al contempo uniformità di trattamento.
Rimborso delle ritenute 2026
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il rimborso delle ritenute fiscali relative all’anno 2026.
La circolare prevede che:
- eventuali ritenute IRPEF applicate sui ratei di pensione a partire da gennaio 2026 vengano successivamente rimborsate;
- il rimborso venga effettuato direttamente dall’INPS, senza necessità di intervento da parte del contribuente.
Questo meccanismo consente di correggere eventuali disallineamenti temporanei tra l’entrata in vigore della nuova disciplina e l’adeguamento dei sistemi informativi, garantendo comunque il pieno riconoscimento del beneficio fiscale.
Gestione degli anni precedenti
Per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2026, la circolare stabilisce una procedura distinta.
In tali casi:
- i soggetti interessati devono presentare una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate;
- la richiesta deve essere effettuata secondo le modalità operative ordinarie previste dalla normativa fiscale.
Questo implica che:
- il contribuente deve attivarsi direttamente;
- è necessario verificare i termini di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso;
- può essere opportuno il supporto di un professionista per la corretta predisposizione della documentazione.
Come funziona il rimborso per il 2026 e gli anni precedenti
Per il 2026, l’INPS agisce direttamente come sostituto d’imposta. L’esenzione viene applicata a partire dal primo rateo di pensione utile in pagamento: non serve presentare domande, l’Istituto provvede d’ufficio. Le ritenute già operate sui ratei di pensione da gennaio 2026 saranno rimborsate direttamente dall’INPS. Le modalità operative precise saranno definite con un successivo messaggio dell’Istituto.
Per gli anni d’imposta precedenti al 2026 la procedura è diversa. Chi ha subito ritenute IRPEF su pensioni che, alla luce della nuova interpretazione, avrebbero dovuto essere esenti, deve presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le procedure ordinarie previste per i crediti d’imposta. L’INPS non gestisce direttamente i rimborsi degli anni precedenti.
Coloro i quali non siano sicuri di avere diritto al rimborso o di rientrare nelle categorie interessate possono verificare la loro posizione contattando il proprio patronato o un consulente fiscale, oppure consultando la pagina dedicata sul portale INPS.
©️Photo Credit Shutterstock: Saleng888
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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