Invalidità per servizio

INVALIDITÀ PER SERVIZIO

La pensione privilegiata (P.I.) è una prestazione pensionistica riconosciuta in seguito a infermità o lesioni contratte per causa di servizio.

  • I lavoratori dipendenti del settore privato beneficiano dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità qualora l’invalidità o l’inabilità risultino in rapporto causale diretto con il servizio prestato. Costoro possono conseguire le prestazioni privilegiate a prescindere dall’esistenza del requisito contributivo per tali prestazioni a condizione che sussista il versamento di almeno un contributo nell’arco della vita. L’assegno ordinario privilegiato è cumulabile con i redditi da lavoro.
  • Per i dipendenti pubblici i trattamenti privilegiati sono erogabili nei confronti del personale appartenente a:
  • Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
  • Arma dei Carabinieri;
  • Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza);
  • Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.

In caso di decesso dell’assicurato, ai superstiti spetta la pensione privilegiata indiretta.

La prestazione è incompatibile con le rendite Inail o altri trattamenti a carico dello Stato o di altri Enti Pubblici, quando il relativo diritto trova fondamento nel medesimo evento causativo dell’invalidità.

I trattamenti previdenziali privilegiati non sono previsti per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.

La causa di servizio viene riconosciuta al personale appartenente ai settori sicurezza, difesa, vigili del fuoco e pubblico soccorso, quando una infermità è contratta durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Per ottenere il riconoscimento della causa di servizio, è necessario che:

  • i fatti di servizio devono aver provocato, in maniera esclusiva o insieme ad altri fattori, l’infortunio o la malattia;
  • il lavoratore non deve essere responsabile dell’evento dannoso.

La domanda di causa di servizio deve essere inviata:

  • entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento o dalla data in cui è emersa l’infermità;
  • entro 5 anni se la malattia si è manifestata dopo il termine dell’attività lavorativa;
  • in caso di morte del lavoratore dipendente, entro 6 mesi dal decesso.

Il riconoscimento della causa di servizio è il presupposto per ottenere specifiche prestazioni economiche.

L’equo indennizzo viene erogato al dipendente pubblico dall’amministrazione di appartenenza a fronte di menomazioni dell’integrità fisica subite a seguito di lesioni o di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

La domanda di equo indennizzo può essere inviata:

  • contestualmente alla presentazione della richiesta di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;
  • durante il procedimento di riconoscimento della causa di servizio;
  • entro 6 mesi dalla data di notifica di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;
  • in caso di morte del lavoratore dipendente, entro 6 mesi dal decesso.

Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per tutte le pratiche relative alla pensione di inabilità, al riconoscimento della causa di servizio o all’inoltro della domanda di equo indennizzo.

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