PENSIONE ANTICIPATA O DI ANZIANITÀ
La pensione anticipata o pensione di anzianità è una prestazione economica a cui si ha diritto, in via generale, al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva. Nel sistema contributivo ai requisiti contributivi si aggiunge il parametro del c.d. Importo soglia ossia il valore minimo, stabilito per legge, della prima rata di pensione.
La prestazione può essere richiesta dagli iscritti:
- all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- alla Gestione Separata Inps;
- alle forme sostitutive dell’AGO;
- alle forme esclusive dell’AGO (dipendenti pubblici).
La pensione anticipata ha sostituito la pensione di anzianità, che può essere ancora richiesta da chi ha maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2011 e dai destinatari delle norme di salvaguardia.
I requisiti per accedere alla pensione anticipata sono differenti a seconda dei soggetti interessati:
- Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 devono maturare il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi se donne e 42 anni e 10 mesi se uomini. A tal fine è valida tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata. Alcune gestioni a carico delle quali è liquidato il trattamento pensionistico prevedono che almeno 35 anni di contribuzione siano al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti;
- Soggetti che possono far valere contribuzione dal 1° gennaio 1996 possono accedere alla prestazione secondo due diverse modalità e condizioni:
- anzianità contributiva, indipendente dall’età anagrafica, di 41 anni e 10 mesi se donne e 42 anni e 10 mesi se uomini. Nel computo della contribuzione va considerata quella a qualsiasi titolo versata, con esclusione dei versamenti volontari. La contribuzione accreditata per periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età viene moltiplicata per 1,5 (art.1, comma 7, Legge 335/1995).
- Requisito anagrafico di 64 anni di età se in possesso dei seguenti requisiti:
– Almeno 20 anni di contribuzione effettiva (escludendo qualsiasi tipo di contribuzione figurativa);
– Importo soglia pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (per il 2021 l’importo da raggiungere è pari a euro 1.288,78).
La pensione acquisita con i requisiti ordinari (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) decorre dopo tre mesi dalla maturazione del requisito (cosiddetta finestra mobile).
È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. L’eventuale ripresa dell’attività lavorativa dipendente da parte del lavoratore che consegue la pensione anticipata non può coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata della posizione contributiva, per valutare il diritto alla pensione anticipata o di anzianità e per l’inoltro della domanda.
QUOTA 100
La pensione Quota 100 è una forma di pensione anticipata introdotta, in via sperimentale, per il triennio 2019 – 2021
Possono accedere a “Quota 100” gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima che abbiano i seguenti requisiti: un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Il requisito anagrafico non è adeguato alla speranza di vita e quello contributivo può essere maturato anche con contribuzione estera.
Il diritto una volta perfezionato, può essere esercitato anche successivamente.
Gli interessati iscritti a due o più gestioni previdenziali hanno la possibilità di maturare il requisito contributivo cumulando i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps.
La decorrenza varia in base alla natura del datore di lavoro o alla gestione presso la quale è liquidata la pensione. Può essere di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (per i privati) o di sei mesi (per i pubblici). Per il comparto scuola e AFAM la decorrenza è sempre all’inizio dell’anno scolastico o accademico.
La pensione non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. È ammessa un’eccezione per attività di lavoro autonomo occasionale, svolta nel limite di 5.000 euro complessivi lordi annui.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata della posizione contributiva, per valutare il diritto alla pensione Quota 100 e per l’inoltro della domanda.
QUOTA 102
La “pensione Quota 102” è una forma di pensione anticipata in favore dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati limitata al solo anno 2022.
Possono accedere a Quota 102 gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima e gli iscritti alla Gestione Separata.
Possono avvalersi di Quota 102 coloro che entro il 31/12/2022 abbiano maturato i seguenti requisiti: un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. Il requisito anagrafico non è adeguato alla speranza di vita e quello contributivo può essere maturato anche con contribuzione estera.
Il diritto una volta perfezionato, può essere esercitato anche successivamente.
Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali possono maturare il requisito contributivo cumulando tutti i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps.
La decorrenza varia in base alla natura del datore di lavoro o alla gestione presso la quale è liquidata la pensione. Può essere di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (per i privati) o di sei mesi (per i pubblici). Per il comparto scuola e AFAM la decorrenza è sempre all’inizio dell’anno scolastico o accademico.
La pensione non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. È ammessa un’eccezione per attività di lavoro autonomo occasionale, svolta nel limite di 5.000 euro complessivi lordi annui.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata della posizione contributiva, per valutare il diritto alla pensione Quota 102 e per l’inoltro della domanda.
QUOTA 103
La “pensione Quota 103” è una forma di pensione anticipata flessibile in favore dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati prevista per il 2023.
Possono accedere a Quota 103 gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima e gli iscritti alla Gestione Separata.
Possono accedere a Quota 103 coloro che entro il 31/12/2023 maturino i seguenti requisiti: un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni. Il requisito anagrafico non è adeguato alla speranza di vita e quello contributivo può essere maturato anche con contribuzione estera.
Il diritto, una volta perfezionato, può essere esercitato anche successivamente.
Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali possono maturare il requisito contributivo cumulando tutti i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps.
L’importo di pensione erogato non può superare più di 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente ossia € 2818,65 mensili lordi fino al compimento dell’età pensionabile (67 anni).
La decorrenza varia in base alla natura del datore di lavoro o alla gestione presso la quale è liquidata la pensione. Può essere di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (per i privati) o di sei mesi (per i pubblici). Per il comparto scuola e AFAM la decorrenza è sempre all’inizio dell’anno scolastico o accademico.
La pensione non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. È ammessa un’eccezione per attività di lavoro autonomo occasionale, svolta nel limite di 5.000 euro complessivi lordi annui.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata della posizione contributiva, per valutare il diritto alla pensione Quota 103 e per l’inoltro della domanda.
PENSIONE OPZIONE DONNA
La pensione “opzione donna” è una forma di pensionamento anticipato a cui possono accedere le lavoratrici dipendenti (private e pubbliche) o autonome che abbiano almeno un contributo accreditato prima del 01/01/1996. La pensione erogata sarà calcolata interamente con il sistema contributivo.
I requisiti richiesti per accedere ad opzione donna devono essere perfezionati entro il 2022 e sono i seguenti:
- 35 anni di contributi;
- 60 anni di età, ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di 2 anni;
- trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive:
- assistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto 70 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- avere una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;
- essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura della crisi d’impresa. Per queste lavoratrici il requisito anagrafico richiesto per accedere a pensione con opzione donna è di 58 anni, a prescindere dal numero dei figli.
È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.
La pensione decorre:
- dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, per le lavoratrici dipendenti;
- dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti, per le lavoratici autonome;
- all’inizio dell’anno scolastico o accademico, per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM.
Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022 possono richiedere la pensione anche successivamente alla prima decorrenza utile.
La pensione “opzione donna” è integrabile al trattamento minimo.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata della posizione contributiva, per valutare il diritto alla pensione Opzione Donna e per l’inoltro della domanda.
PENSIONE PRECOCI
La pensione per i lavoratori precoci è una prestazione economica per tutti i lavoratori che hanno maturato almeno 12 mesi di lavoro in modo effettivo anche se non continuativo prima del compimento dei 19 anni di età, con 41 anni di contributi.
Possono usufruire della “pensione precoci” sia gli uomini che le donne, sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi, indipendentemente dall’età anagrafica.
Il requisito contributivo non è soggetto agli incrementi dell’aspettativa di vita fino al 31/12/2026.
Vi possono accedere i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Gli interessati devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
- invalidità civile pari ad almeno il 74%;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno svolto attività usuranti. Rientrano tra le seguenti categorie di lavoratori dipendenti ed hanno svolto l’attività lavorativa gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per almeno 6 negli ultimi 7:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs. 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato anche cumulando i periodi assicurativi.
Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo per lavoratori precoci è necessario presentare una domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo di ciascun anno. In caso di esito positivo, si può presentare la domanda di pensione anticipata.
La decorrenza del trattamento pensionistico si ha decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
La pensione anticipata dei lavoratori precoci non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo, prodotti sia in Italia che all’estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata della posizione contributiva, per valutare il diritto alla pensione precoci e per l’inoltro della domanda.
PENSIONE USURANTI
Rientrano tra le categorie dei lavori usuranti, i dipendenti che hanno svolto attività usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, o per almeno la metà della vita lavorativa:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs. 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Il beneficio consente ai lavoratori che svolgono attività usuranti di conseguire il trattamento pensionistico con i seguenti requisiti:
Anno | Età minima | Contributi minimi | Quota richiesta |
---|---|---|---|
2017 – 2026 | 61 anni e 7 mesi | 35 | 97,6 |
Con almeno tre ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque per l’intero anno lavorativo, o con almeno 6 ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 giorni per anno.
Anno | Età minima | Contributi minimi | Quota richiesta |
---|---|---|---|
2017 – 2026 | 62 anni e 7 mesi | 35 | 98,6 |
Con almeno tre ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque per l’intero anno lavorativo, o con almeno 6 ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 giorni per anno.
Anno | Età minima | Contributi minimi | Quota richiesta |
---|---|---|---|
2017 – 2026 | 62 anni e 7 mesi | 35 | 98,6 |
Con almeno 6 ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo tra 72 e 77 giorni per anno.
Anno | Età minima | Contributi minimi | Quota richiesta |
---|---|---|---|
2017 – 2026 | 63 anni e 7 mesi | 35 | 99,6 |
Con almeno 6 ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo tra 72 e 77 giorni per anno.
Anno | Età minima | Contributi minimi | Quota richiesta |
---|---|---|---|
2017 – 2026 | 63 anni e 7 mesi | 35 | 99,6 |
Con almeno 6 ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo tra 64 e 71 giorni per anno.
Anno | Età minima | Contributi minimi | Quota richiesta |
---|---|---|---|
2017 – 2026 | 64 anni e 7 mesi | 35 | 100,6 |
Con almeno 6 ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo tra 64 e 71 giorni per anno.
Il beneficio per i lavoratori usuranti riguarda soltanto i lavoratori dipendenti, ma la domanda per il riconoscimento può essere presentata anche da coloro che raggiungono il requisito contributivo richiesto cumulando anche la contribuzione da lavoro autonomo.
Al fine di ottenere il riconoscimento di lavoro usurante, gli interessati devono presentare domanda di accertamento di attività usurante entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti agevolati. Ottenuto l’accoglimento della domanda da parte dell’Inps, si può presentare la domanda di pensione.
La presentazione della domanda oltre i termini indicati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata della posizione contributiva, per valutare il diritto alla pensione per lavori usuranti e per l’inoltro della domanda.
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