Pensione inabilità – invalidità

PENSIONE DI INABILITÀ

La pensione di inabilità spetta, in presenza di particolari condizioni sanitarie e amministrative, ai lavoratori autonomi e dipendenti iscritti ad una o più gestioni dell’INPS.

La prestazione può essere richiesta dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • si trovino nell’assoluta e permanente impossibilitàa svolgere qualsiasi attività di lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • siano in possesso di almeno 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio precedente la richiesta;
  • abbiano cessato o cessino l’attività lavorativa.

Nel caso di decesso del pensionato la prestazione è reversibile ai superstiti.

Se l’interessato è titolare di contribuzione in più di una gestione, il trattamento di inabilità è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione versata nelle diverse gestioni (Legge n. 228/2012).

La pensione di inabilità è incumulabile con la rendita INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante, nel limite dell’importo della rendita.

Per presentare domanda di pensione di inabilità occorre il Modello SS3 (certificato medico).

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Se i requisiti necessari per accedere alla prestazione si perfezionino successivamente alla data di presentazione della domanda, la pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza dello stato invalidante.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione erogata dall’INPS ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale.

La prestazione ha durata triennale. L’Inps richiama a visita l’assistito allo scadere del triennio per la conferma dell’assegno nel triennio successivo. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, la prestazione diventa definitiva; in qualsiasi momento può essere soggetta a revisione a facoltà dell’INPS.

Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio dall’INPS in pensione di vecchiaia.

La prestazione può essere richiesta dai lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri);
  • iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • iscritti alla Gestione separata.

Requisiti sanitari:

  • capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, accertata da una Commissione Medico-Legale dell’INPS.

Requisiti amministrativi:

  • almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) maturati nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda. Per perfezionare tale requisito contributivo minimo, può essere utilizzata tutta la contribuzione, compresa la figurativa ed anche quella estera maturata in paesi convenzionati con l’Italia.

 

Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata della situazione contributiva e per valutare il diritto all’assegno ordinario di invalidità provvedendo all’inoltro della relativa domanda.

L’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con altri redditi (anche da lavoro) ma, in tali ipotesi, è prevista una riduzione:

  • del 25%, se il reddito lordo supera di 4 volte il trattamento minimo annuo;
  • del 50% se il reddito lordo supera 5 volte il trattamento minimo annuo.

Alla domanda va allegato il modello SS3 (certificato medico) debitamente compilato dal medico curante.

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Qualora la domanda di rinnovo dell’assegno è presentata nei 120 giorni successivi al termine di fruizione della prestazione, l’assegno potrà essere confermato. In questo caso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata della situazione contributiva e per valutare il diritto all’assegno ordinario di invalidità provvedendo all’inoltro della relativa domanda.

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