Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata ai lavoratori in possesso dei requisiti anagrafico, contributivo e di importo previsti.

Possono beneficiare della prestazione le seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti;
  • gli iscritti ai fondi speciali dei lavoratori autonomi;
  • gli iscritti ai fondi pensione esclusivi e sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • gli iscritti alla Gestione Separata.

I requisiti per richiedere la pensione di vecchiaia variano in base alle regole previste nella gestione in cui si chiede la pensione e alla collocazione temporale della contribuzione posseduta:

  • Soggetti iscritti all’AGO (lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 maturano il diritto all’età di 67 anni purché abbiano accreditato almeno 20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo.

Sono previste alcune clausole di salvaguardia per:

  • i lavoratori con 15 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992;
  • i lavoratori ammessi ai versamenti volontari in data anteriore al 31 dicembre 1992;
  • i lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane dell’anno solare.

Queste categorie di lavoratori possono accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto di 15 anni.

I soggetti non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all’80% beneficiano di requisiti anagrafici ridotti.

  • Soggetti che presentano accrediti contributivi esclusivamente a partire dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia mediante due modalità:
  • all’età di 67 anni e 20 anni di contributi, a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,0 volte l’importo dell’assegno sociale;
  • a fronte di 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contributi effettivi (obbligatori, volontari e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa, a prescindere dall’importo della pensione.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti gli atri requisiti richiesti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essi vengono soddisfatti.

Su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Viene richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente; non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.

 

Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata della propria situazione contributiva, per la verifica dei requisiti e per l’inoltro della domanda di pensione di vecchiaia.

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