La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata ai lavoratori in possesso dei requisiti anagrafico, contributivo e di importo previsti.
Possono beneficiare della prestazione le seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti;
- gli iscritti ai fondi speciali dei lavoratori autonomi;
- gli iscritti ai fondi pensione esclusivi e sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- gli iscritti alla Gestione Separata.
I requisiti per la pensione di vecchiaia variano in base alle regole previste nella gestione in cui si chiede la pensione e alla collocazione temporale della contribuzione posseduta:
Soggetti iscritti all’AGO (lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 maturano il diritto all’età di 67 anni purché abbiano accreditato almeno 20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo.
Sono previste alcune clausole di salvaguardia per:
- i lavoratori con 15 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992;
- i lavoratori ammessi ai versamenti volontari in data anteriore al 31 dicembre 1992;
- i lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane dell’anno solare.
Queste categorie di lavoratori possono accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto di 15 anni.
I soggetti non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all’80% beneficiano di requisiti anagrafici ridotti.
Soggetti che presentano accrediti contributivi esclusivamente a partire dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia mediante due modalità:
- all’età di 67 anni e 20 anni di contributi, a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (nel 2021 euro 690,42);
- a fronte di 71 anni di età e 5 anni di contributi effettivi (obbligatori, volontari e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa, a prescindere dall’importo della pensione.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti gli atri requisiti richiesti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essi vengono soddisfatti.
Su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Viene richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente; non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata della propria situazione contributiva, per la verifica dei requisiti e per l’inoltro della domanda di pensione di vecchiaia.
Potrebbe interessarti anche
-
NASpI anche al padre che si dimette entro il primo anno di vita del figlio
Il lavoratore padre che si dimette entro il compimento del primo anno di età del figlio, (periodo durante il quale per lo stesso esiste il divieto di licenziamento da parte dell’azienda) può accedere alla NASpI.
23 Marzo 2023 -
Disoccupazione agricola: domande entro il 31 marzo 2023
La disoccupazione agricola è una prestazione Inps riservata ai lavoratori dell’agricoltura, i quali rispetto alla maggior parte dei lavoratori dipendenti impiegati in altri settori ai quali spetta la NASpI, godono di una disciplina diversa per quanto concerne l’indennità di disoccupazione.
15 Marzo 2023