Pignoramento pensioni: nuovi limiti introdotti dal Decreto Aiuti bis
- 4 Maggio 2023
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Pensione
Il Decreto Aiuti bis, convertito in legge, ha introdotto il limite per il pignoramento delle pensioni elevandolo da 750 a 1000 euro.
I pensionati con debiti infatti, sanno che la pensione fa parte di quei beni che possono essere assoggettati a pignoramento da parte di un creditore. L’eventuale pignoramento deve avvenire però entro un certo limite: non c’è il rischio di restare senza pensione a causa dei debiti poiché viene comunque garantito il cosiddetto minimo vitale, il cui importo varia ogni anno in quanto soggetto a rivalutazione.
Ogni anno cambia il limite oltre cui i creditori possono attingere dalla pensione del debitore. Nel 2023 la soglia del minimo vitale esente da pignoramento si è innalzata notevolmente, in quanto incidono le conseguenze dell’elevata inflazione.
Con l’approvazione del Decreto Aiuti bis è entrata in vigore un nuova soglia relativa al pignoramento delle pensioni. È stato rivisto il vecchio limite di impignorabilità, e ora l’Inps ha fornito nuove istruzioni e chiarimenti con una recente circolare.
La nuova norma prevede che: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Pignoramento delle pensioni: le novità
Le novità introdotte in tema di pignoramento pensioni si pongono su due piani:
- è stato rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni, collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è ad oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale;
- è stato previsto il limite minimo di 1.000 euro.
Il nuovo limite d’impignorabilità ha efficacia dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi «pendenti». Per pendenti, s’intendono i procedimenti notificati per i quali non sia ancora stata notificata all’Inps, in qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione che è l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata. Per applicare il nuovo limite, dunque, non è rilevante la data di notifica dell’atto di pignoramento, ma quella dell’ordinanza di assegnazione.
L’Inps precisa che la notifica dell’ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 è da configurarsi come atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche qualora il provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla predetta data, in forza di procedure esecutive già attive sulla pensione.
Le sedi stanno verificando gli importi accantonati, in ottemperanza agli obblighi di custodia (art. 546 c.p.c.), e al relativo ricalcolo nel caso le trattenute cautelari risultino operate senza il rispetto del nuovo importo soglia a far data dal rateo di pensione del mese di ottobre 2022.
Pignoramento delle pensioni: come viene calcolato
Gli importi accantonati verranno distinti con riferimento all’arco temporale in cui gli stessi si collocano e in particolare:
- gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle statuizioni in essa contenute;
- gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre che soggiacciono all’innalzamento della soglia del limite di pignorabilità fissato dalla riforma, saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza.
Nel caso in cui l’importo del credito precettato aumentato della metà sia stato integralmente recuperato, il rimborso sarà quantificato sempre in relazione al periodo intercorrente da ottobre 2022 fino alla scadenza del piano di recupero.
I rimborsi spettanti verranno effettuati d’ufficio a cura delle Strutture territorialmente competenti dell’Inps.
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