Gestione Separata INPS: novità sulla ricongiunzione dei contributi versati presso le Casse e Fondazioni
- 16 Luglio 2026
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Pensione
La Gestione Separata INPS, istituita dalla legge n. 335/1995, è un fondo obbligatorio ma non assimilabile né all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) né alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Caratterizzata da un sistema di calcolo interamente contributivo, la Gestione Separata era stata inizialmente esclusa dall’applicazione delle norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi. Questa impostazione è stata però progressivamente superata dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del libero professionista a ricongiungere i contributi presso la propria Cassa di iscrizione.
Gestione Separata, cosa cambia
La novità sostanzialmente consentirà di trasferire ai sensi della legge n. 45/90:
- La contribuzione dalla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1996presso uno degli enti previdenziali privati obbligatori di cui al dlgs n. 509/1994 o di cui al Dlgs n. 103/1996 (cd. trasferimento in uscita dalla Gestione Separata);
- La contribuzione dagli enti previdenziali privati obbligatori di cui al dlgs n. 509/1994 o di cui al Dlgs n. 103/1996 presso la gestione separata dell’Inps (cd. trasferimento in entrata nella Gestione Separata Inps).
La ricongiunzione in uscita consente di trasferire i contributi maturati nella Gestione Separata verso una Cassa professionale privata, che diventa la gestione accentrante.
Per questa tipologia di ricongiunzione:
• continuano ad applicarsi i criteri previsti dalla legge n. 45/1990;
• la determinazione dell’importo da trasferire avviene secondo le disposizioni amministrative vigenti;
• la ricongiunzione consente l’unificazione della posizione previdenziale presso la Cassa di appartenenza del professionista.
Ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata
La principale novità introdotte riguardano proprio la ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata, finora non ammissibile.
In questo caso:
• i contributi trasferiti sono valutati esclusivamente con il sistema contributivo;
• non è possibile derogare alle regole proprie della Gestione Separata;
• la ricongiunzione opera secondo i principi di parità di trattamento e unificazione della posizione assicurativa.
Sono esclusi:
• i periodi contributivi già utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico, perché non più disponibili;
• i periodi anteriori al 1° aprile 1996, data di avvio dell’obbligo contributivo nella Gestione Separata.
Non è neanche ammessa la ricongiunzione parziale, nel senso che la domanda deve riguardare tutti i periodi disponibili presso le altre gestioni previdenziali.
Costo della ricongiunzione
In termini operativi, il costo della ricongiunzione dipende dalla retribuzione di riferimento e dall’aliquota contributiva applicata al momento della domanda.
L’INPS chiarisce che l’onere è calcolato applicando l’aliquota IVS vigente nella Gestione Separata, pari al 33% per il 2025, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti, rapportata alla durata dei periodi da ricongiungere.
Dal valore ottenuto vengono così sottratti i contributi già versati presso le gestioni di provenienza. Il risultato rappresenta l’importo netto che il professionista è tenuto a versare per trasferire i periodi contributivi. Va precisato che nel calcolo vanno considerati anche i limiti di minimale e massimale contributivo, che possono ridurre o incrementare l’onere finale a seconda della situazione reddituale.
Accredito dei contributi ed effetti sulla pensione
I periodi oggetto di ricongiunzione vengono accreditati sulla posizione assicurativa del professionista mantenendo la collocazione temporale originaria, ai fini del diritto alla pensione.
È come se la contribuzione fosse stata versata regolarmente nei rispettivi anni di riferimento.
L’accredito avviene su base annua e con periodicità mensile, secondo i criteri previsti dalla normativa previdenziale. Dal punto di vista giuridico, la ricongiunzione consente quindi di ricostruire in modo unitario la storia contributiva, evitando penalizzazioni legate alla frammentazione dei versamenti tra più gestioni.
Sul piano economico, la rivalutazione del montante contributivo segue le regole del sistema contributivo e decorre dalla data di presentazione della domanda di ricongiunzione. La contribuzione trasferita non viene quindi valorizzata come se fosse stata versata originariamente nella gestione di destinazione, ma inizia a rivalutarsi a partire dalla domanda.
Va precisato inoltre, inoltre, che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui l’istanza di ricongiunzione è stata presentata.
Importante precisare che la nuova ricongiunzione non si estende ai periodi contributivi accreditati presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni autonome e le gestioni sostitutive ed esclusive della stessa la cui ricongiunzione è regolata dalla legge n. 29/79. Pertanto sia i lavoratori dipendenti del settore privato che del pubblico impiego oltre che gli autonomi (es. commercianti ed artigiani) continuano a non poter trasferire la contribuzione versata nella Gestione Separata sia in entrata che in uscita verso le rispettive gestioni assicurative.
©️Photo Credit Shutterstock: GaudiLab
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