Indennità di accompagnamento: estesa dalla Cassazione, la tutela anche a coloro che deambulano sotto la supervisione continua
- 9 Luglio 2026
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Invalidità civile
In tema di indennità di accompagnamento (art. 1, L. n. 18/1980), il requisito dell’impossibilità di deambulare senza “aiuto permanente” sussiste anche quando la deambulazione, pur materialmente possibile, espone l’invalido a un elevato rischio per la propria incolumità, rendendo necessaria una “supervisione continua”. Tale supervisione, finalizzata a garantire la sicurezza funzionale del soggetto, costituisce una forma di aiuto che esclude l’autonomia e integra il presupposto normativo.
L’ordinanza della Cassazione
Con l’ordinanza 28212 del 23 ottobre 2025, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha chiarito quale condizione rientri nella nozione di “necessità dell’aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione”, la cui presenza è indicata, all’articolo 1 della legge 18/1980, come requisito essenziale per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento.
Se da certificazione del medico competente risulta che la persona con disabilità ha necessità di aiuto e supervisione quando deve spostarsi o muoversi da una parte all’altra, ovvero tutte le volte che cammina perché durante quest’attività corre un elevato rischio di cadere e farsi male, essa ha diritto all’indennità di accompagnamento.
Questo è quanto stabilito dai Giudici della Suprema Corte nell’ordinanza in esame, che afferma espressamente che il riconoscimento della “necessità di aiuto/supervisione in tutte le attività della vita che prevedano spostamenti e trasferimenti” è sovrapponibile all’accertamento del fatto che la persona con disabilità, per camminare in sicurezza, necessiti e lo faccia con il supporto di appoggi e la supervisione continua del proprio accompagnatore.
Indennità di accompagnamento: cosa prevede la Cassazione
La Corte ha inoltre precisato che la valutazione della scala Barthel, richiamata dal giudice del rinvio per affermare una residua autonomia funzionale, è riferita al diverso requisito della capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, e non può incidere sulla valutazione dell’impossibilità di deambulare in sicurezza, trattandosi di requisiti alternativi previsti dalla normativa.
Importante è la precisazione dei giudici relativa all’autonomia residua della persona con disabilità con elevato bisogno di supporto nel camminare, negli altri ambiti della vita. Infatti, essere in grado di compiere le azioni quotidiane non esclude il diritto all’indennità di accompagnamento se non si può camminare senza supporto, sorveglianza o aiuti. Questo perché il requisito “dell’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo” e quello della “necessità dell’aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione” sono due requisiti distinti e separati. L’assenza di uno, perciò, non esclude la presenza dell’altro, e viceversa.
©️Photo Credit Shutterstock: Vitalii Vodolazskyi
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