Congedo di paternità 2021: esteso a 10 giorni

Il congedo di paternità è stato confermato anche per il 2021 ed esteso a 10 giorni. Aumentano quindi i giorni per i neo-papà: ecco cosa cambia e come richiederlo.

La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha confermato, anche per il 2021, il congedo obbligatorio per i neo papà. Oltre alla novità della proroga ce ne è un’altra: il congedo è stato esteso a 10 giorni anziché i 7 finora previsti, da fruire anche in via non continuativa.

Congedo di paternità: cos’è?

Il congedo obbligatorio padre è stato introdotto fra i permessi per nascita figlio dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Inizialmente la norma ha disposto l’obbligo per i neo papà di assentarsi per un massimo di due giorni.

Nel corso degli anni ci sono state, però, importanti modifiche: una su tutte la L. n. 232/2016, che ha portato – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – il numero di giorni di congedo da 2 a 4. Successivamente, la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha aumentato di un ulteriore giorno il congedo, arrivando così complessivamente a 5 giorni di congedo per i neo papà nel corso di un anno.

L’ultimo intervento, in ordine cronologico, si è avuto con la Legge di Bilancio 2020, che ha portato il congedo di paternità da 5 a 7 giorni.

Ma tale numero è cambiato nuovamente. Infatti, in base all’art. 1, co. 363 della Legge di Bilancio 2021, il congedo per i neo papà è stato prorogato per l’anno in corso e aumentato a 10 giorni.

Quindi si è registrato un aumento di ben 3 giorni. La stessa Legge ha confermato la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

Ricordiamo però che l’aumento dei giorni del congedo obbligatorio è valido solo per chi diventa papà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Per le nascite e le adozioni o gli affidamenti avvenute nel 2020 i giorni di congedo obbligatorio rimangono 7, anche se ricadono nei primi mesi del 2021.

Si ricorda, al riguardo, che il congedo papà:

  • non è facoltativo bensì obbligatorio, pertanto è obbligo del neo papà fruire di questo periodo per dedicarsi alla cura del proprio figlio e della famiglia;
  • può essere fruito entro 5 mesi dalla nascita del figlio. Lo stesso periodo vale per l’ingresso del minore in famiglia nei casi di adozioni o affidamenti.

Rispettando questa scadenza, i giorni possono essere fruiti durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, o anche successivamente e in maniera non continuativa.

I 10 giorni di congedo di paternità spettano anche in caso di morte perinatale del figlio. La circolare INPS n. 42 dell’11 marzo spiega che sulla base delle rilevazioni effettuate dall’Istituto Superiore della Sanità, nell’ambito del progetto di Sorveglianza ostetrica italiana (SPItOSS) e alla luce delle definizioni utilizzate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per “periodo di morte perinatale” generalmente si considera il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore.

Tuttavia, sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, coerentemente con la durata del beneficio, l’INPS ritiene che la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore.

Il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

  • figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
  • decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita).

Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Sono quindi esclusi dalla tutela restano i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Si ricorda che durante il congedo di paternità obbligatorio si ha diritto a ricevere in busta paga il 100% dell’intera retribuzione. È quindi obbligo del datore di lavoro anticipare in busta paga tali somme per poi compensarle nel mod. F24 con i contributi dovuti all’INPS.

Come fare domanda per il congedo di paternità 2021

Le modalità per fare richiesta del congedo di paternità non cambiano nel 2021, dunque il suddetto messaggio dell’INPS riepiloga le istruzioni da seguire per fare domanda.

Il congedo obbligatorio di paternità dovrà essere richiesto presentando domanda al proprio datore di lavoro, o all’INPS in specifici casi. In particolare, la domanda va fatta:

  • all’INPS se l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto;
  • al datore di lavoro se le indennità vengono da lui anticipate. Sarà poi il datore di lavoro a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens.

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo con almeno 15 giorni di anticipo.
Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Nei casi di pagamento a conguaglio, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online attraverso il servizio dedicato o con l’assistenza dei Patronati.

 

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per assistenza è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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