Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: novità 2024

L’INPS ha reso note le regole 2024 circa l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Si tratta infatti di un aiuto economico di circa 1.500 euro in media che dal 1° gennaio 2024 sostituisce l’ALAS.

Lo scopo è sostenere economicamente i lavoratori dello spettacolo che sono costretti ad alternare fasi di lavoro a periodi di inattività.

Sono destinatari dell’indennità di discontinuità i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo);
  • lavoratori subordinati a tempo determinato come di seguito elencati:

– operatori di cabine di sale cinematografiche;

– impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

– maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

– impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

– lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

lavoratori intermittenti iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.

Quali requisiti si devono possedere?

Per beneficiare della prestazione è necessario essere in possesso al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • essere  cittadino di uno Stato  membro  dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano, in possesso di valido documento di soggiorno;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda. Il riferimento è al reddito complessivo ai fini IRPEF e non solo al reddito connesso all’attività da lavoro per cui è prevista l’iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a 1/3 di quelle accreditate nel FPLS nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte quelle coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

La misura giornaliera dell’indennità si calcola sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione al FPLS relativa all’anno precedente alla presentazione della domanda. Si prende a riferimento la retribuzione imponibile dell’anno civile precedente alla presentazione della domanda e la si divide per il numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS.

L’importo giornaliero di indennità è determinato nella misura del 60% della retribuzione media.

Indennità di discontinuità lavoratori spettacolo: come presentare la domanda?

La domanda va presentata all’INPS entro il 30 marzo di ogni anno. In caso il 30 marzo cada di domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo. L’INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.

Per i periodi di fruizione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione media entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo del minimale giornaliero contribuivo stabilito annualmente dall’INPS.

Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità di discontinuità è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

L’indennità di discontinuità non è cumulabile con:

  • le indennità di maternità, malattia, infortunio;
  • le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI;
  • le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali;
  • l’assegno ordinario di invalidità.

Il richiedente l’indennità di discontinuità – qualora fosse titolare dell’assegno ordinario di invalidità nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda – può optare, in sede di presentazione della domanda, a favore dell’indennità di discontinuità al posto dell’AOI.

L’indennità di discontinuità è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza. La titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedono, come compensi, l’indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza, invece, non consente l’accesso all’indennità.

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