Congedo straordinario: tabelle con i nuovi importi 2026
- 28 Luglio 2026
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Disabilità, Rubrica Previdenza
Come abbiamo visto in questo articolo, il congedo straordinario 2026 prevede l’aggiornamento con nuovi importi. Di seguito vengono riportate le nuove tabelle aggiornate.
Tabelle con i nuovi importi 2026
Tabella 1
- tetto massimo complessivo annuo;
- importo massimo dell’indennità economica annuale;
- importo massimo giornaliero dell’indennità.

Tabella 2
- importi massimi della retribuzione figurativa accreditabile per i periodi di congedo fruiti nel 2026.

Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore rilevanti modifiche, introdotte dalla Legge 106/2025 e connesse al percorso di attuazione del Decreto legislativo 62/2024, che incidono sia sulle tutele lavorative-assistenziali sia sulle procedure di riconoscimento della disabilità.
Di seguito, un’esposizione sintetica ma dettagliata delle modifiche, per una maggiore consapevolezza dei propri diritti.
Congedo straordinario: le principali novità
Le novità immediatamente operative riguardano due ambiti distinti, ma integrati:
- i permessi e congedi lavorativi;
- le procedure di riconoscimento della disabilità/invalidità e dell’accesso alle agevolazioni.
Per quanto riguarda permessi e congedi dal 1° gennaio 2026 viene introdotto un ulteriore diritto: 10 ore annue di permesso retribuito per i lavoratori (pubblici e privati) affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche (anche rare) che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Le 10 ore sono in aggiunta ai «tre giorni mensili» già previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/92 per il lavoratore con disabilità grave o per chi assiste un familiare con disabilità grave.
Le ore sono destinabili a visite specialistiche, esami diagnostici, analisi chimico-cliniche o microbiologiche, trattamenti o cure mediche frequenti.
La L. 106/25 ha, inoltre, confermato e rafforzato il diritto al congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave: entro il limite di 24 mesi complessivi nell’arco della vita lavorativa. Tale congedo può essere fruito in forma continuativa o frazionata, e prevede la conservazione del rapporto di lavoro durante il periodo.
Al termine del congedo, ove compatibile con l’organizzazione aziendale, è garantito un diritto prioritario per lo smart working.
Tale congedo resta retribuito con indennità a carico INPS, salvo il congedo aggiuntivo non retribuito di cui all’art. 1 della stessa L. 106/2025 per il lavoratore malato (non caregiver).
Per i lavoratori autonomi/partita IVA con rapporti di collaborazione continuativa o parasubordinata la normativa introduce specifiche tutele: ad esempio la sospensione dell’attività fino a 300 giorni all’anno nel caso di malattie invalidanti o per assistenza a familiari (anche se qui servono verifiche puntuali).
Congedo straordinario e tabelle: ambito soggettivo e requisiti per poter usufruire dei permessi 104/92
Per ciascuna tutela è necessario verificare i requisiti, sia in termini soggettivi sia procedurali:
- i benefici aggiuntivi relativi alle 10 ore di permesso riguardano i lavoratori affetti da patologie oncologiche in fase attiva/follow-up o da malattie invalidanti o croniche (anche rare) con invalidità ≥ 74 %;
- le agevolazioni previste dalla Legge 104/92 (permessi 3 giorni mensili, congedo assistenza, ecc.) continuano a spettare ai lavoratori con disabilità grave (art. 3 comma 3, L. 104/92) o a chi assiste familiare convivente con handicap grave.
Per poter fruire dei permessi e congedi, è indispensabile che il riconoscimento della disabilità o dell’invalidità amministrativa sia stato già effettuato e che la documentazione sanitaria e procedurale sia regolare. Le modifiche normative prevedono semplificazioni, ma non eliminano i requisiti.
©️Photo Credit Shutterstock: Gorgev
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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