Pensioni scuola: dal 1° settembre 28 mila insegnanti andranno in pensione

Si avvia a conclusione, l’operazione di certificazione del diritto alle pensioni per il personale del comparto scuola, svolta da Inps in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

L’Istituto, ha infatti già completato a fine aprile, anche grazie all’impegno delle scuole e dell’Amministrazione scolastica, la definizione del 95% delle certificazioni del diritto alla pensione in relazione alla platea interessata.
Ciò permetterà al Ministero dell’Istruzione di realizzare in tempi utili le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo del personale in funzione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Sulla base dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, la decorrenza dal 1° settembre 2022 scatterà per chi ha maturato:

  • 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 agosto 2022;
  • 67 anni e 20 anni di contributi da maturare tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2022, purché si abbia presentato la domanda di cessazione dal servizio entro il 2 novembre 2021;
  • 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2022 e almeno 30 anni di contributi versati entro il 31 agosto 2022. Relativamente ai docenti della scuola dell’infanzia, avendo presentato domanda di cessazione nel 2021 in caso di compimento degli anni successivamente al 31 agosto 2022;
  • 71 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022 e almeno 5 anni di contributi maturati entro il 31 agosto 2022, solo per chi ha iniziato a versare i propri contributi a partire dal 1 gennaio 1996.

Per accedere alla pensione anticipata, è necessario aver maturato 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, a prescindere dall’età.

Per il 2022, si può andare prima in pensione ricorrendo a:

  • Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi),
  • Opzione Donna (58 anni di età e 35 di contributi),
  • APE Sociale (63 anni di età e 30 di contributi).

Pensioni scuola: le opzioni

Domanda di trattenimento in servizio:

il personale che entro il 31/8/2022 compie 67 anni di età ma non possiede 20 anni di contributi può chiedere la permanenza in servizio fino alla maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni (necessari per il diritto a pensione) e in ogni caso non oltre il 71° anno di età.
Entro lo stesso termine fissato per la cessazione, gli interessati presentano in forma cartacea alla scuola di titolarità/servizio la domanda di trattenimento in servizio.

Domanda di pensione e servizio part-time:

coloro che entro il31/8/2020 possiedono i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), ma non hanno ancora compiuto il 65° anno di età, possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale trattamento di pensione (pensione più servizio part-time).

Nella richiesta devono esprimere anche l’opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno nel caso non vi fossero le condizioni per concedere il part-time (per esempio, situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Pensioni scuola: il calcolo

Il calcolo è piuttosto complesso: oltre all’età e ai periodi contributivi posseduti, è necessario conoscere le retribuzioni lorde (stipendio, indennità integrativa speciale, compensi accessori) percepite annualmente a partire dal 1993. Per i periodi riscattati o ricongiunti si considerano gli stipendi iniziali della qualifica.

L’assegno di pensione, di vecchiaia o anticipata, non subisce penalizzazioni rispetto alle regole generali di calcolo: chi cessa dal servizio percepisce quanto maturato fino a quel momento.

L’ammontare della pensione con l’opzione donna, invece, si riduce in misura considerevole a causa del calcolo interamente contributivo anche per i periodi anteriori al 1995. Alle donne che vorrebbero utilizzare questo anticipo si consiglia di valutare la scelta con attenzione, perché l’assegno di pensione subisce una riduzione tra il 20 e il 30% rispetto alla pensione di vecchiaia con la stessa anzianità.
La riduzione è minore all’aumentare dell’età e in presenza di una più lenta crescita degli stipendi durante l’intera vita lavorativa.

Pensioni scuola: pagamento buonuscita (TFS-TFR)

Il pagamento dell’indennità di buonuscita (TFS o TFR) viene corrisposto dopo i seguenti termini:

  • per la pensione di vecchiaia, la prima rata (50.000 euro lordi) viene pagata dopo 12 mesi dalla cessazione ed entro i tre mesi successivi; la seconda rata dopo altri 12;
  • per la pensione anticipata, la prima rata (50.000 euro lordi) viene pagata dopo 24 mesi dalla cessazione ed entro i tre mesi successivi; la seconda rata (fino a un massimo di 50.000 euro lordi) dopo 12 mesi dalla prima; l’eventuale somma residua dopo altri 12 mesi;
  • per le pensioni quota 100e opzione donna, il pagamento viene “congelato” fino a quando il pensionato non ha raggiunto i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.

Pertanto, i termini per il pagamento decorrono da quando avrà compiuto i 67 anni di età. Il pensionato può chiedere subito un anticipo bancario fino a 45.000 euro, beneficiando di un credito d’imposta per gli interessi pagati.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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