Gestione Separata: nuovo requisito contributivo per maternità, paternità e congedo

Gestione Separata: nuovo requisito contributivo per maternità, paternità e congedo

L’Inps, con la circolare n. 71 del 3 giugno 2020, ha riepilogato le modifiche del D.L. n. 101/2019 che riguardano i lavoratori iscritti alla gestione separata. I contributi necessari per avere diritto a maternità, paternità e congedo passano da 3 mesi ad 1 mese.

Il D.L. n. 101/2019, entrato in vigore il 5 settembre 2019, contiene misure volte all’ampliamento delle tutele previdenziali previste per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS. In particolare ha modificato il requisito contributivo, riducendolo da tre mesi ad un mese, necessario per l’accesso alle tutele della maternità per le lavoratrici e i lavoratori non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità di maternità o paternità e il congedo parentale sono corrisposti, quindi, a patto che risulti accreditato almeno un mese di contributi alla Gestione separata. Il requisito deve sussistere nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. In precedenza, il requisito utile era pari a tre mensilità di contribuzione.

Oltre alla riduzione del requisito contributivo da tre mesi ad un mese, occorre tener conto della sussistenza del diritto, a seconda se i periodi tutelati siano iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019 (data dell’entrata in vigore del D.L.).

Verifica del requisito contributivo nella Gestione separata: le condizioni
Nonostante sia variato il requisito contributivo, restano comunque invariate, le seguenti condizioni:

  • il periodo di riferimento dei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile all’interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione accreditata;
  • la necessità che la mensilità di contribuzione sia calcolata con aliquota piena (34,23% per i parasubordinati, 33,72% per i parasubordinati privi di DIS-COLL, 25,72% per i professionisti);
  • l’applicazione dell’automaticità delle prestazioni, in forza del quale viene garantito il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente. Tale principio, infatti, non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che siano responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, come, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.La modifica si applica sia agli eventi di “parto” che alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali. Decorrenza della nuova condizione
    Per quanto riguarda la decorrenza della nuova condizione, sono indennizzabili, sulla base dei nuovi requisiti contributivi, i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019.Non possono, invece, essere indennizzati i periodi di maternità o paternità che si sono conclusi prima del 5 settembre 2019.Periodo di maternità o paternità ricadenti nel periodo anteriore al 5 settembre 2019
    Al fine della verifica del citato diritto, se il periodo di maternità o paternità ricade totalmente nel periodo anteriore al 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2019), deve essere accertato il requisito contributivo delle tre mensilità di contribuzione, effettivamente versate con aliquota piena, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità.Periodo di maternità o paternità ricadenti dopo il 5 settembre 2019
    Qualora il periodo di maternità o paternità ricade parzialmente o totalmente dopo il 5 settembre 2019, deve essere accertato il requisito contributivo di una mensilità di contribuzione.In relazione ai periodi di congedo parentale fruiti prima del 5 settembre 2019, il riconoscimento dell’indennità rimane subordinato all’accertamento effettivo del versamento delle tre mensilità di contribuzione.Infine, considerata la frazionabilità del congedo parentale, le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella vigente disposizione e in parte nella precedente saranno trattate secondo le rispettive indicazioni.Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi problematica di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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