Fondo Clero, come si calcola il trattamento di previdenza

Il Fondo Clero è il trattamento di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. È un fondo speciale gestito dall’Inps al quale sono iscritti tutti i sacerdoti secolari dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall’inizio del ministero di culto, fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di invalidità.

Dal 1° gennaio 2000, l’obbligo è stato esteso anche ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana ma presenti in Italia al servizio di diocesi italiane o di Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all’estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese ed enti cattolici.

I contributi, a carico degli iscritti, sono determinati in misura annua e sono rivalutati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell’AGO per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo Clero:

  • tutti i sacerdoti secolari italiani, a partire dalla data della loro ordinazione;
  • tutti i sacerdoti secolari provenienti dall’estero, a partire dalla data in cui entrano al servizio delle diocesi italiane.

Fondo Clero: modalità di versamento dei contributi

A partire dal 1° gennaio 1987, l’Istituto Centrale Sostentamento del Clero versa direttamente all’Inps i contributi pensionistici per i sacerdoti che sono nel Sistema del Sostentamento del Clero (compresi i sacerdoti Fidei Donum, dal 1 marzo 1996).

I sacerdoti secolari che non sono inseriti nel Sistema del Sostentamento del Clero, devono provvedere personalmente a versare i contributi obbligatori a loro carico. La responsabilità del versamento è in capo al sacerdote che in quanto iscritto all’Inps potrà essere chiamato ai versamenti obbligatori qualora fossero mancanti. L’iscrizione obbligatoria al Fondo Clero Inps ha inizio dalla data dell’ordinazione sacerdotale.

L’iscrizione obbligatoria termina:

  • dalla data di decorrenza della pensione;
  • dal venir meno dei requisiti necessari per l’iscrizione (residenza in Italia);
  • dalla data di cessazione, anche di fatto, del ministero presbiterale certificata dalla competente autorità ecclesiastica.

Quali sono le prestazioni pensionistiche previste da Fondo Clero?

Pensione di vecchiaia:
dal 1° gennaio 2019 la pensione di vecchiaia può essere richiesta al compimento di 69 anni di età, con almeno 20 anni di contributi o al compimento di 66 anni, qualora si possegga un’anzianità contributiva di 40 anni.

Pensione di invalidità:
per la pensione di invalidità è richiesta, oltre al requisito dell’invalidità, un’anzianità assicurativa/contributiva di 5 anni.
Per il fondo di previdenza clero si considera invalido l’iscritto che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.
Lo stato invalidante del richiedente deve essere dichiarato dall’Ordinario Diocesano: tale dichiarazione non è vincolante per l’Inps, che può non riconoscere il diritto alla pensione, ma è indispensabile per poter liquidare la pensione.

È riconosciuta la pensione di invalidità anche all’iscritto laico o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che abbia un’anzianità assicurativa e contributiva di 5 anni e che sia stato riconosciuto invalido secondo le norme in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. L’importo della pensione di invalidità è pari al trattamento minimo in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Questa prestazione spetta, su richiesta, ai superstiti di:

  • pensionato del Fondo;
  • iscritto che, al momento del decesso, possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata al Fondo stesso.

Può essere richiesta da:

  • coniuge, anche se separato legalmente;
  • figli minori di anni 18;
  • figli studenti entro il 21° o 26° anno di età se universitari a carico del genitori al momento della morte;
  • figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte;
  • genitori di età superiore ai 65 anni di età che non risultino titolari di pensione e risultino a carico dell’assicurato/pensionato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge, né figli superstiti, o pur esistendo non abbiano titolo alla pensione;
  • fratelli celibi, sorelle nubili, non titolari di pensione, a carico dell’assicurato/pensionato in mancanza di coniuge, figli e genitori.

Come si calcola la pensione nel Fondo Clero?

Il sistema di calcolo della pensione nel Fondo Clero è completamente diverso rispetto agli altri ordinamenti della previdenza obbligatoria. È infatti costituito da un assegno minimo, pari all’importo del trattamento minimo erogato dall’AGO (525,38€ nel 2022), a cui si aggiunge una maggiorazione annualmente stabilita dall’Inps, pari a 5,88€ per ogni anno di contribuzione eccedente il ventesimo e per ogni anno di ulteriore contribuzione rispetto all’età per il pensionamento di vecchiaia, cioè oltre i 69 anni (requisito valido per il periodo 2019-2024).

Il coefficiente varia in relazione al numero di anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti suddetti alla data di decorrenza della pensione.

Il Fondo Clero è compatibile con l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative. È infatti possibile essere iscritti contemporaneamente sia al fondo previdenza del clero che ad altri fondi maturando pertanto il diritto a prestazioni pensionistiche a carico di diverse gestioni previdenziali.

L’articolo 18 della legge 903/1973 stabilisce che le prestazioni a carico del fondo Clero, comprese quelle liquidate in misura minima, non sono cumulabili per un terzo del loro importo, con le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con quelle a carico di altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative di quest’ultima.

La specificità del fondo porta anche diversi limiti alla possibilità di trasferire o di utilizzare i contributi versati con quelli presenti in altre gestioni previdenziali. I contributi versati nel Fondo Clero non possono formare oggetto di cumulo dei periodi assicurativi con altri contributi versati nell’AGO o nelle altre gestioni della previdenza obbligatoria né possono essere ricongiunti ai sensi della legge 29/79 presso tali gestioni.

È prevista la facoltà di totalizzazione nazionale con la contribuzione presente nelle altre gestioni. In tal caso la determinazione del pro quota a carico del fondo dovrà essere determinato applicando il sistema di calcolo contributivo puro, oppure sarà calcolato in base alle norme del fondo qualora l’iscritto abbia già raggiunto i requisiti minimi per il diritto ad una pensione autonoma a carico dello stesso.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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