Part time verticale o ciclico: come cambia il calcolo dell’anzianità contributiva

Come cambia il calcolo dell’anzianità contributiva per i contratti di lavoro part-time verticale o ciclico del settore privato: tutte le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021.

Arriva il pieno riconoscimento dell’anzianità lavorativa ai fini pensionistici per i dipendenti del settore privato. Le settimane non lavorate vanno comunque conteggiate per accedere alla pensione, venendo così equiparati al part-time orizzontale.

Con la circolare n. 74 del 4 maggio, l’Istituto ha fornito le indicazioni sulla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, introdotta dal 1° gennaio 2021 (Legge di Bilancio 2021). Vediamo tutte le novità.

Cosa significa part-time orizzontale, verticale e ciclico?

I contratti di lavoro part-time prevedono meno ore di lavoro rispetto al contratto a “tempo pieno” di 40 ore settimanali. L’orario minimo del contratto part-time è di 16 ore a settimana.

  • Part-time orizzontale: il contratto prevede che il lavoro venga svolto tutti i giorni per meno ore giornaliere rispetto ad un full time.
  • Part-time verticale: in questo caso il lavoro viene svolto in alcuni giorni della settimana
  • Part-time ciclico: con questa modalità, l’attività lavorativa viene prestata solo in alcuni periodi (settimane o mesi), anche per tutto il giorno.

Se per il lavoro part-time orizzontale, svolto tutti i giorni come i full-time, il periodo lavorativo è sempre stato considerato per intero, fino al 2020 il part-time verticale veniva considerato, dal punto di vista temporale, sempre ridotto considerando solo le giornate effettivamente lavorate.

Con la Legge di Bilancio 2021, anche a seguito di molte sentenze giudiziarie, i periodi di part-time ciclico vengono equiparati a quelli del part-time orizzontale, quindi un anno di lavoro corrisponde a 52 settimane ai fini previdenziali, sempre considerando gli eventuali effetti contrattivi per retribuzioni orarie inferiori ai minimali.

L’Inps, inoltre, precisa che:

  • per il riconoscimento del periodo annuale è necessario che venga accreditata la retribuzione minima prevista per l’anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore;
  • la nuova norma è applicabile per i periodi di lavoro a partire dal 30 ottobre 1984;
  • non riguarda il pubblico impiego, già destinatario di una norma per cui gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione.

Domanda di riconoscimento

Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso alla data del 1.1.2021
Per i contratti in itinere (quindi al momento attivi) è necessario che l’INPS possa procedere all’accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico. A questo fine, per la prima applicazione, è necessario che l’interessato trasmetta apposita domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, tramite PEC o attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità. La domanda dovrà essere corredata di idonea documentazione allegata:

  • attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello fornito dall’Istituto;
  • dichiarazione sostitutiva secondo il modello fornito dall’Istituto con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro.

Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico scaduti il 31.12.2020
Per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio (quindi per quelli terminati entro il 31 dicembre 2020 e quelli che al 1° gennaio 2021 risultavano già trasformati da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno), il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato. La domanda deve essere indirizzata alla Struttura territoriale competente e sempre tramite PEC o attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE). Anche in questo caso la domanda dovrà essere corredata da idonea documentazione allegata.

Il lavoratore che abbia svolto attività lavorativa con più contratti part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro.

Attenzione
In questo ultimo caso, la presentazione della domanda è condizione essenziale per il riconoscimento del beneficio e l’assicurato ha dieci anni di tempo, decorrenti dal 1° gennaio 2021, decorsi i quali il diritto si prescrive.

Trattamenti pensionistici

I trattamenti pensionistici liquidati non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della stessa norma. Pertanto, la norma non si applica ai trattamenti pensionistici liquidati entro dicembre 2020, né ai fini della retrodatazione della decorrenza né ai fini della rideterminazione dell’importo in pagamento.

Ricordiamo inoltre che è possibile coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time, anche a integrazione dei periodi riconosciuti ai sensi del comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato  rivolgiti alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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