Bonus Bebè: ecco i nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari

Il Bonus Bebè è un assegno mensile destinato alle famiglie ed erogato per ogni figlio, ogni mese fino al compimento di un anno di età o nel primo anno di ingresso del bambino. Il bonus bebè viene erogato anche in caso di adozione o affido preadottivo.

La domanda può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che abbia i seguenti requisiti:

  • valore Isee
  • residenza in Italia
  • convivenza con il minore
  • cittadinanza italiana o comunitaria (per i titoli di soggiorno validi in caso di cittadini extracomunitari si rinvia anche alla circolare n. 214/2016).

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda il valore legato all’Isee, ovvero alla condizione economica di chi lo richiede, va da un minimo di 80 euro ad un massimo di 192 euro per le famiglie meno abbienti e per i figli successivi al primo.

Con l’introduzione nel 2022 dell’Assegno Unico Universale, il bonus bebè è stato eliminato. Al contrario, ai cittadini stranieri di Paesi extra UE finora esclusi dal beneficio, è stata data la possibilità di ottenere l’assegno mensile destinato alle loro famiglie per ogni figlio nato, adottato oppure in affido preadottivo.

La prestazione sarà garantita per le nascite e adozioni avvenute nel 2021 e fino a conclusione del primo anno di vita del minore o del primo anno di ingresso in famiglia in caso di adozione.

Precedentemente, la normativa prevedeva che i cittadini extracomunitari che volessero accedere alla prestazione dovevano essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

A riguardo sono state poste questioni di legittimità costituzionale della disciplina prevista per l’assegno di natalità dalla Legge n. 1940 del 23 dicembre 2014.

Bonus Bebè: cosa c’è da sapere

L’Inps con un nuovo messaggio, fornisce chiarimenti in merito ai requisiti di accesso richiesti ai cittadini di Paesi terzi non comunitari per ottenere il beneficio.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza del 2 settembre 2021 ha affermato che l’assegno di natalità deve essere considerato prestazione familiare rientrante nell’ambito degli interventi di sicurezza sociale per i quali i cittadini di Paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento.

La Corte Costituzionale con sentenza n.54/2022 ha dichiarato inoltre, incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui subordinano l’erogazione della prestazione ai cittadini di Paesi terzi non comunitari alla condizione che siano titolari di permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.

In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude dal riconoscimento del diritto all’assegno di natalità:

  • i cittadini di Paesi terzi non comunitari che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi;
  • i cittadini degli stessi Paesi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

L’illegittimità si estende inoltre, anche alle successive proroghe dell’assegno di natalità vigenti fino al 31 dicembre 2021.

La nuova norma sul Bonus Bebè

La norma ha stabilito che ai fini dell’accesso all’assegno di natalità in favore dei cittadini di Stati extracomunitari sono considerati titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo:

  • i familiari titolari di Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea (art. 10, d. lgs. n. 30/2007);
  • i familiari titolari di Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (art. 17, d. lgs. n. 30/2007);
  • gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi (art. 41, comma 1-ter, del Testo Unico, d. lgs. n. 286/1998);
  • gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi (art. 41, comma 1-ter, del Testo Unico, d. lgs. n. 286/1998).

La nuova norma comporta che tali soggetti hanno diritto all’assegno di natalità (Bonus Bebè) e che potranno inoltre presentare riesame delle domande respinte per mancanza del requisito del possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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