Pace contributiva: al via il riscatto dei vuoti contributivi per il periodo dal 1996 al dicembre 2023

Pace contributiva: al via il riscatto dei vuoti contributivi per il periodo dal 1996 al dicembre 2023

A partire dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 sarà possibile riscattare qualsiasi vuoto contributivo tra un periodo e l’altro (es. periodi di disoccupazione non indennizzati figurativamente) collocato tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 nel limite massimo di cinque anni.

L’Inps infatti con una recente circolare, fornisce le indicazioni per l’applicazione della disciplina dell’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione reintrodotto nell’ordinamento dalla legge 30 dicembre 2023, n.213 (Finanziaria 2024), per i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995.

La norma ripropone per un biennio la facoltà prevista dal dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 per il triennio 2019-2021 che ha riscosso successo tra i lavoratori. L’Inps spiega che il riscatto è riconosciuto in favore degli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata (la condizione di iscrizione è soddisfatta in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in data precedente alla data di presentazione della domanda).

Restano esclusi gli iscritti alle casse professionali (es. avvocati, commercialisti, ecc.).

Pace contributiva: le condizioni per accedervi

Per l’esercizio della facoltà (Pace contributiva) occorre non avere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Ovvero non deve essere presente qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (incluse le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. Se per qualche motivo l’assicurato dopo la presentazione della domanda, acquisisse anzianità anteriore 1° gennaio 1996 si produrrà l’annullamento d’ufficio del riscatto con la restituzione dell’onere all’interessato.

L’esercizio della facoltà è subordinato all’assenza di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria ed il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Possono formare oggetto di riscatto i periodi temporali collocati tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, senza tenere in considerazione gli eventuali periodi già riscattati con l’analoga misura vigente nel triennio 2019-2021 (anche qui massimo cinque anni). Cumulando le due misure, pertanto, si può teoricamente riscattare un massimo di dieci anni di vuoto contributivo.

Importante:

sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto.

I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro, e sono validi sia per il diritto e sia per la misura della pensione.

L’onere, è determinato applicando l’aliquota contributiva di finanziamento della gestione presso cui è diretta la domanda di riscatto per la retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi meno remoti dalla domanda da rapportare al periodo che forma oggetto di riscatto. Quindi non si può applicare il cd. riscatto agevolato (valido solo per la laurea).

L’onere può essere versato in unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.

Come effettuare la domanda

La domanda può essere presentata tra il 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 esclusivamente online tramite il sito Inps. Può produrla sia il diretto interessato che i suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini oppure il datore di lavoro.  L’onere di riscatto è deducibile fiscalmente dal reddito complessivo di chi lo sostiene.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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