Assegno nucleo familiare: dal 1° aprile nuove regole per presentare la domanda.

Tutte le novità per l’assegno al nucleo familiare contenute nella circolare dell’Inps, previsto un periodo transitorio.

 A cura di 50&PiùEnasco 

L’assegno per il nucleo familiare – conosciuto anche come ANF – è quel sostegno economico erogato dall’Inps alle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

Affinché il nucleo familiare abbia diritto agli assegni al nucleo familiare deve essere composto da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quanto ogni anno determinato dalla legge.

L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.


 In alternativa, è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è:

  • addetto ai servizi domestici;
  • iscritto alla Gestione Separata;
  • operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
  • lavoratore di ditte cessate o fallite;
  • beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto, e se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente, la domanda va presentata al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP(Codice SR16).

Il datore di lavoro, in tal caso, deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, nel termine di prescrizione di cinque anni.

Nei casi di inclusione di componenti nel nucleo familiare (es. genitori separati, componenti maggiorenni inabili, etc.) o ai fini dell’aumento dei limiti reddituali (es. componente minorenne inabile) è necessario allegare al modello ANF/DIP (Codice SR16) l’Autorizzazione ANF precedentemente richiesta all’INPS tramite il servizio online.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. 

In merito alla presentazione, c’è una importante novità, infatti l’Inps con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha comunicato delle nuove modalità di presentazione della domanda online per gli assegni familiari.  Dal 1° aprile 2019 il modello “ANF/DIP” (SR 16) deve essere presentato direttamente all’Inps, tramite domanda online o  tramite i Patronati e l’Istituto provvederà a calcolare l’importo degli ANF dovuto al lavoratore. In mancanza della domanda telematica dei lavoratori, i datori di lavoro, che agiscono come “anticipatori”, non potranno concedere in busta paga gli assegni per il nucleo familiare.

Anche nella possibilità di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Nel caso di disposizioni vigenti in materia di rilasciodell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

Nellipotesi di accoglimento, viste le nuove istruzioni vigenti dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

Periodo transitorio

Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019. 

L’Inps informa, infine, che per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

Arretrati

Se il lavoratore ha richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa.

In evidenza…


A chi spetta

L’assegno per il nucleo familiare spetta a:

– lavoratori dipendenti privati;

– lavoratori dipendenti agricoli;

lavoratori domestici e somministrati

lavoratori iscritti alla Gestione Separata

– titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;

– titolari di prestazioni previdenziali; 

– lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.