Quattordicesima non ricevuta: cosa fare?

Con il 1° luglio 2020, insieme alla pensione, l’Inps ha accreditato la quattordicesima mensilità a tutti i pensionati che ne hanno diritto. Cosa fare se non è stata ricevuta?

L’Inps, con il messaggio n. 2593 del 25 giugno 2020, ha confermato i limiti reddituali e gli importi da corrispondere ai pensionati sulla quattordicesima mensilità.

Non occorre fare alcuna domanda per ricevere la “somma aggiuntiva” perché l’importo viene accreditato in automatico. Chi non l’ha ricevuta ma pensa di averne diritto, può presentare apposita domanda di ricostituzione dell’importo della pensione attraverso il Patronato 50&PiùEnasco.

I motivi del mancato accredito possono essere diversi.

Innanzitutto è bene verificare se si è in possesso dei requisiti reddituali stabiliti dalla legge per rientrare nel beneficio. Come già anticipato nella notizia di 50&PiùEnasco pubblicata il 18 giugno, il primo requisito da controllare è l’età: il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni. Per l’anno 2020 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1955.

Nei casi in cui il requisito anagrafico è raggiunto successivamente (dal 1° agosto per la Gestione privata ed Enpals o dal 1° luglio per le pensioni della Gestione pubblica), comunque entro il 31 dicembre 2020, oppure il pensionamento avviene nel corso del 2020, la quattordicesima sarà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2020, sempre nel rispetto dei limiti di reddito richiesti.

Riguardo i limiti reddituali, invece, devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi dai precedenti relativi all’anno precedente (vedi notizia 18 giugno 2020).

Secondo le norme attuali, la quattordicesima è riconosciuta sui seguenti trattamenti previdenziali: pensione di anzianità, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno di invalidità.

La somma aggiuntiva non è invece prevista per: pensioni di invalidità civile, pensione o assegno sociale, pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni liquidate da fondi differenti.

Vediamo gli importi e i limiti di reddito confermati dall’Inps, con la circolare n. 2593, per il 2020.

Pensionati con meno di 15 anni di contributi (18 anni per gli autonomi)
Pensionati ex lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione accreditata (780 settimane) e pensionati ex lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione accreditata (936 settimane):

  • 437 euro se il reddito è fino a 10.043,87 euro (1,5 volte il trattamento minimo di 515,07 euro);
  • 336 euro se il reddito è tra 10.144,87 euro e 13.391,82 euro (2 volte il trattamento minimo di 507,42 euro);
  • se il reddito supera 13.727,82 euro non spetta la quattordicesima.

Pensionati con contributi tra 15 e 25 anni (tra 18 e 28 anni per gli autonomi)
Pensionati ex lavoratori dipendenti con anni di contribuzione accreditata tra i 15 e il 25 anni di contribuzione accreditata (da 781 a 1300 settimane) e pensionati ex lavoratori autonomi con anni di contribuzione accreditata tra i 18 anni e i 28 anni (da 937 a 1456 settimane):

  • 546 euro se il reddito è fino a 10.043,87 euro (1,5 volte il trattamento minimo di 515,07 euro);
  • 420 euro se il reddito è tra 10.169,87 euro e 13.391,82 euro (2 volte il trattamento minimo di 515,07 euro);
  • se il reddito supera 13.811,82 euro non spetta la quattordicesima.

Pensionati con oltre 25 anni di contributi (28 anni per autonomi)
Pensionati ex lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contribuzione accreditata (più di 1301 settimane) e pensionati ex lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contribuzione accreditata (più di 1457 settimane):

  • 655 euro se il reddito è fino a 10.043,87 euro (1,5 volte il trattamento minimo di 515,07 euro);
  • 504 euro se il reddito è tra 10.194,87 euro e 13.391,82 euro (2 volte il trattamento minimo di 515,07 euro);
  • se il reddito supera 13.895,82 euro non spetta la quattordicesima.

Nel caso di mancato accredito della quattordicesima ai pensionati aventi diritto, vale la pena ricordare che si ha tempo 5 anni per chiederne il rimborso, dopodiché questa cadrà in prescrizione. Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per inoltrare apposita domanda di ricostituzione all’Inps.

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