Riforma dello Sport, cosa cambia dal 1° luglio 2023

In arrivo tante novità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche in relazione alle attività di sponsorizzazione degli atleti e alle attività professionali. Sono interessati dalla Riforma dello Sport, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2023, atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici.

Tuttavia i termini per l’attuazione delle nuove disposizioni slittano al 1° luglio 2023 in forza del Decreto Milleproroghe convertito in Legge 2023.  Ricordiamo che è considerato lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Il lavoratore sportivo eserciterà, quindi, l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

L’inclusione di nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive (come ad esempio custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri ecc.) verrà codificata attraverso successive specifiche delibere federali.

Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di Riforma dello Sport e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

Riforma dello Sport e volontariato sportivo

Il volontario che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non potrà essere remunerato in alcun modo, ma potrà ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.

Lavoro sportivo 

In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (NASpI), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

  • Apprendistato: le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni.
  • Area del professionismo: nel settore professionistico “la regola” sarà il rapporto di lavoro subordinato.
  • Area del dilettantismo: la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.
  • Contratto a termine: la durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale.
  • Amministrativi/Gestionali: sono inquadrati come co.co.co. e si applica la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.

Riforma dello Sport e obblighi previdenziali

Per comprendere gli effetti delle novità introdotte sul sistema previdenziale occorre fare un passo indietro e considerare gli obblighi contributivi cui erano soggette le collaborazioni sportivo dilettantistiche fino a tutto il 2022. Prima della Riforma dello Sport, le collaborazioni sportive erano inquadrate tra i redditi “diversi”. Esse erano infatti esonerate da qualsiasi prelievo contributivo ed assicurativo. I sodalizi sportivi che non optavano per tale inquadramento e reclutavano gli sportivi utilizzando i comuni co.co.co. ex art. 409 c.p.c. erano sotto un regime previdenziale particolare. Tutte le figure che gravitavano attorno ai sodalizi sportivi, avevano diritto al versamento della contribuzione IVS al Fondo sostitutivo lavoratori dello spettacolo dell’INPS (Fsls).

Si tratta di:

– impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

– direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive.

La copertura previdenziale comportava:

  • il versamento della contribuzione interamente a carico del committente, con ripartizione dell’onere nella misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico della committenza;
  • versamento della contribuzione secondo un criterio di competenza e non di cassa, con conseguente rispetto di un minimale giornaliero quale base per il calcolo dei contributi da versare;
  • aliquota del 33% a copertura dell’IVS con l’aggiunta del 1,28% a copertura della malattia.

Tutte le co.co.co. non rientranti tra le figure elencate nel decreto ministeriale del 2005, imponevano, invece, l’iscrizione dell’assicurato alla Gestione Separata INPS che seguiva le seguenti regole:

  • versamento della contribuzione secondo un principio di cassa; la contribuzione era calcolata su quanto effettivamente percepito dal collaboratore, indipendentemente dal rispetto di un minimale retributivo giornaliero che funga da base di calcolo;
  • aliquota pari al 35,03 % (comprensiva della contribuzione aggiuntiva per la DIS-Coll);
  • meccanismo della ripartizione dell’onere contributivo nella misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente;
  • onere di versamento interamente a carico del committente.

Riforma dello Sport: novità sulle agevolazioni fiscali

Il Decreto Legislativo pubblicato in GU prevede delle agevolazioni fiscali e contributive nell’area del dilettantismo, per i lavoratori sportivi e relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale. Tra le novità principali, vi sono:

  • esclusione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023;
  • modifica dell’aliquota contributiva per i dilettanti al 25%, saranno considerati il 50% dei compensi fino al 31 dicembre 2027;
  • esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi, applicabile fino a 5.000 euro di reddito del lavoratore autonomo, per l’area del dilettantismo;
  • per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro, resta applicabile l’esenzione IRPEF mentre sono dovuti i contributi previdenziali all’INPS. Invece, oltre i 15.000 euro di reddito sarà dovuta sia l’aliquota IRPEF che i contributi previdenziali, sia per l’area del dilettantismo che per gli atleti fino a 23 anni nel settore professionistico. Il limite vale anche per tutto il periodo d’imposta 2023, anche se la riforma entra in vigore dal 1° luglio;
  • ai premi riconosciuti ai tesserati dilettanti per risultati nelle competizioni sportive si applica la ritenuta alla fonte del 20%.

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