Indennità di disoccupazione ai lavoratori subordinati (NASPI) - 50epiuenasco.it

Indennità di disoccupazione ai lavoratori subordinati (NASPI)

L’indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una prestazione che viene erogata ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l’occupazione.

I beneficiari dell’indennità di disoccupazione devono possedere i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontario

La NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:

1) Per giusta causa, se motivate:

– dal mancato pagamento della retribuzione;

– dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

– dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

– dal c.d. mobbing;

– dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, comma 4, c.c.);

– dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” (art. 2103 c.c.);

– dal comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

2) Durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

3) Per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Essa consente il riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro (art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604).

4) A seguito di offerta economica di conciliazione del datore di lavoro (art. 6 del D.lgs. n. 23 del 2015) e ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari.

  • 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
  • 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione

L’indennità è rapportata ad una base di calcolo determinata dalla:

  • retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni;
  • divisa per il totale delle settimane di contribuzione;
  • moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

Qualora la retribuzione mensile, così calcolata, sia pari o inferiore a 1.227,55 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Diversamente, la misura della prestazione si ottiene dalla somma del 75% della retribuzione con il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e 1.227,55 euro.

L’indennità mensile non può superare l’importo massimo di 1.335,40 euro.

La NASpI, in via generale, si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La prestazione è corrisposta con cadenza periodica mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Può avere un’erogazione massima di 24 mesi.

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni, a pena di decadenza, dalla cessazione del rapporto di lavoro. Al momento dell’invio, può essere resa la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

La NASpI è soggetta a:

  1. a) decadenza, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:
    –  perdita dello stato di disoccupazione;
    – inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 del d. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
    – inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’art. 10 del d. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
    –  raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
    – acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
    – se il soggetto non si presenti alla convocazione inerente gli appuntamenti con il tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio;
    –  rifiuto di un’offerta di lavoro in linea con le caratteristiche professionali
  2. b) sospensione se il disoccupato ottiene una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi. In questo caso, l’erogazione della prestazione riprende al termine del contratto per il periodo residuo spettante.
  3. c) riduzione dell’assegno in caso di svolgimento da parte del beneficiario di altra attività lavorativa da cui derivi un reddito inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione (euro 8.000). L’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi presunti.

I beneficiari possono richiederne la liquidazione anticipata della NASpI in un’unica soluzione se intendono avviare un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale e sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa.

L’assicurato è tenuto a presentare la domanda di anticipazione nel termine di decadenza di 30 giorni dall’inizio di:

  • Attività autonoma;
  • Impresa individuale;
  • Sottoscrizione delle quote di capitale della società cooperativa;
  • Presentazione della domanda di NASpI, in caso di attività avviata prima della cessazione del rapporto di lavoro che ha fatto sorgere il diritto all’indennità.

I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa.

Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per l’indennità in argomento.

Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata e per valutare il diritto all’indennità di disoccupazione ai lavoratori non agricoli (NASpI) e per l’inoltro della domanda.

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