Pensione di vecchiaia e anticipata: nuove regole

Pensione di vecchiaia e anticipata: nuove regole

L’Inps con una circolare recente illustra le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 alla disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata nel sistema contributivo, che riguardano:

  • il requisito di importo soglia;
  • l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo;
  • l’importo massimo della pensione da porre in pagamento;
  • la decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Pensione di vecchiaia

Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (per il 2024 è pari a 534,41 euro).

La pensione maturata sulla base dei requisiti 2024 non può avere decorrenza anteriore a:

  • 2 gennaio 2024, se liquidata a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° febbraio 2024, se liquidata a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata e in regime di cumulo.

Pensione anticipata

La disciplina fa riferimento alle pensioni aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della gestione esclusiva dell’AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione Separata, nonché in regime di cumulo.

Importo soglia

Dal 1° gennaio 2024 il requisito di importo soglia per accedere alla pensione anticipata contributiva 64 è pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a:

  • 2,8 volte AS per le donne con un figlio;
  • 2,6 volte AS per le donne con due o più figli.

Sulla base del valore provvisorio dell’assegno sociale per il 2024 (pari a € 534,41), i valori di importo soglia sono:

  • 3 volte AS € 1.603,23;
  • 2,8 volte AS € 1.496,35;
  • 2,6 volte AS € 1.389,46.

Le lavoratrici madri contributive pure hanno diritto all’applicazione dell’art. 1, c. 40, l. c. n. 335/95. Pertanto, costoro possono raggiungere l’importo soglia con l’applicazione del coefficiente di maggior favore previsto dalla normativa.

Dal 1° gennaio 2024 il requisito dei 20 anni di contribuzione effettiva deve essere adeguato alla speranza di vita.

Per il biennio 2025/2026 i requisiti pensionistici non sono incrementati.

Pensione anticipata: importo massimo posto in pagamento

La pensione anticipata contributiva 64 è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, in riferimento alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Pertanto, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, l’importo di pensione anticipata da porre in pagamento non sarà superiore a 5 volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (€ 2.993,05, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024).

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata l’importo da erogare sia inferiore a 5 volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi di 5 volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno a legislazione vigente, si porrà l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia è posto in pagamento l’intero importo della pensione uniformato nel tempo.

Il diritto alla prima decorrenza utile di pensione anticipata contributiva 64 si consegue trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. Pertanto, la pensione maturata sulla base dei requisiti vigenti al 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al:

  • 2 aprile 2024, se liquidata a carico della gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° maggio 2024 se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata e in regime di cumulo.

Per il personale del comparto scuola e AFAM la decorrenza è sempre all’inizio dell’anno scolastico/accademico (rispettivamente, settembre e novembre).

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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