Assegno di Inclusione: come verificare l’esito della domanda

L’Assegno di Inclusione viene riconosciuto a quei nuclei che presentano la richiesta, che sottoscrivono il Patto di Attivazione Digitale (PAD), e la cui domanda supera positivamente tutti i controlli relativi ai requisiti previsti dalla normativa. L’esito delle domande è consultabile dalla procedura gestionale relativa al servizio. L’INPS con un recente messaggio ha fornito informazioni sulla descrizione dello stato di domanda dell’ADI.

Relativamente alle domande accolte, l’importo è accreditato sulla Carta di inclusione intestata al richiedente la prestazione o ai singoli componenti adulti del nucleo che hanno richiesto il pagamento separato al momento della presentazione della richiesta. La Carta può essere ritirata presso qualsiasi ufficio postale.

Le domande che a seguito dell’istruttoria non superano con esito positivo i controlli previsti dalla normativa sono respinte.

Nella procedura ADI è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Nei casi di reiezione, il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

Quando le domande invece hanno necessità di un supplemento istruttorio vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”. Sono poste in stato “evidenza” le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità.

Assegno di Inclusione e ISEE

L’ISEE presenta omissioni e difformità nei seguenti casi:

  • qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati del patrimonio mobiliare dichiarati;
  • qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati reddituali dichiarati.

Nei casi di ISEE con omissioni ovvero difformità, la sede INPS invia apposita comunicazione al soggetto richiedente l’ADI, con la quale chiede di:

  • presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
  • presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza;
  • rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso. Se nel termine di 60 giorni sono stati presentati i documenti giustificativi delle omissioni o se è stata presentata una nuova DSU che abbia sanato tali omissioni e difformità, la domanda viene sbloccata positivamente ai fini della prosecuzione dell’istruttoria; diversamente, se nel termine di 60 giorni, l’utente non ha presentato alcun documento giustificativo, la domanda viene respinta.

Assegno di Inclusione: domande sospese in caso di discordanza del nucleo familiare

Un altro aspetto fondamentale riguarda le discordanze nel nucleo familiare tra quanto dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e i dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).

Qualora emergano discrepanze, la domanda viene sospesa per consentire alle sedi territoriali INPS di accertarne l’accuratezza. È importante notare che ci sono eccezioni che possono giustificare queste discrepanze, come previsto da normative specifiche.

All’esito delle verifiche, l’operatore potrà confermare la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in respinta ovvero, nel caso in cui, invece, dall’accertamento risulti, nonostante la discordanza con ANPR, la veridicità del nucleo (ai fini ISEE), potrà utilizzare la funzione di annullamento della “sospensione”, consentendo il completamento favorevole dell’istruttoria. Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede.

A decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, sarà necessario presentare una nuova domanda di AUU.

A tal fine, si fa presente che l’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU che pertanto dovrà essere sempre presentata per poter beneficiare della prestazione familiare.

Si ricorda, inoltre, che la domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati che saranno corrisposti mediante successivo conguaglio.

Il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie per la presentazione della domanda e grazie alla collaborazione con 50&PiùCaf, è a disposizione per la presentazione dell’Isee, utile ai fini della domanda dell’ADI e dell’Assegno Unico.

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