NASpI: gli iscritti alla gestione separata devono dichiarare il reddito presunto

Cos’è la NASpI e a chi è rivolta

La NASpI è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal 1° maggio 2015. Tale prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.

Nel caso in cui il lavoratore percepisca la NASpI e svolga una nuova attività lavorativa, subordinata o autonoma, in base ai casi si può avere la cessazione dell’erogazione della NASpI, o alternativamente la stessa può essere erogata, sospesa oppure ridotta.

Se il lavoratore in Naspi accetta un nuovo lavoro da dipendente, per non perdere l’indennità deve per prima cosa verificare se i due redditi percepiti o eventualmente percepibili, rientrano nel limite reddituale prescritto dalla normativa.

Il limite reddituale per richiedere l’indennità NASpI è pari a 8.145 euro. Il lavoratore, infatti una volta appurato che la somma dell’indennità NASpI e dello stipendio del nuovo lavoro da dipendente è inferiore al suddetto limite reddituale, deve procedere a comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. È necessario, inoltre, che il datore di lavoro o l’utilizzatore in caso di contratto di somministrazione, siano diversi da quelli che hanno determinato il diritto alla Naspi a seguito del licenziamento del lavoratore.

Sospensione e decadenza dalla NASpI

La NASpI decade qualora il lavoratore non provveda a comunicare all’Inps il reddito annuo previsto. Nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato ha una durata pari o inferiore a 6 mesi l’Istituto applica la sospensione dell’indennità mentre se la durata è superiore o si tratta di un contratto a tempo indeterminato, prevale la decadenza del beneficio.

La NASpI decade anche nel caso in cui venga superato il limite reddituale di 8.145 euro, fatta eccezione se la durata del contratto è inferiore a 6 mesi. In questo caso l’INPS applica sulla la sospensione dell’indennità per tutta la durata del contratto. Una volta concluso il rapporto di lavoro, l’erogazione della prestazione riprende per i mesi ancora spettanti.

NASpI e nuovo lavoro autonomo, occasionale e parasubordinato

Qualora il lavoratore in NASpI intenda svolgere un nuovo lavoro autonomo, costituendo un’impresa individuale o una nuova attività parasubordinata, gli viene riconosciuta l’indennità solo se rispetta determinati requisiti di reddito e condizioni compatibili quali ad esempio:

  • limite reddituale massimo pari a 800 euro;
  • esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • obbligo di presentare all’INPS un’autodichiarazione che attesti il reddito ricavato dall’attività lavorativa. La comunicazione deve essere presentata solo se non si effettua la dichiarazione dei redditi e va trasmessa all’Istituto entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se il lavoratore omette l’autodichiarazione, l’indennità NASpI decade e deve essere restituita a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa.

Così come avviene per il lavoro subordinato, in tale periodo l’importo dell’indennità NASpI viene ridotto dell’80% e calcolato d’ufficio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Comunicazione dei redditi presunti

In caso in cui la durata della NASpI superi l’anno solare ed il lavoratore svolga nel frattempo un lavoro autonomo o un’attività parasubordinata, anche occasionale, oltre a dover presentare l’autodichiarazione dovrà anche fare una nuova comunicazione del reddito presunto utilizzando il modello NASpI Com. La comunicazione dei redditi presunti va fatta entro il 31 gennaio di ogni nuovo anno in cui si percepisce la prestazione successivamente al primo anno.

La comunicazione, che serve all’Inps per calcolare la riduzione dell’80% dell’importo nel caso in cui il lavoratore durante la Naspi svolga un lavoro autonomo, se non viene presentata comporta la sospensione dell’indennità fino a quando l’INPS non acquisisce il modello.

Novità NASpI gestione separata INPS

L’iscritto alla gestione separata INPS che presenta domanda di NASpI deve sempre dichiarare il reddito presunto anche quando l’importo derivante da tali attività è pari a zero. Lo rende noto l’INPS nel messaggio n. 3608/2021.

Attività di lavoro autonomo

L’obbligo della dichiarazione sussiste anche nel caso di attività lavorativa intrapresa in forma autonoma successivamente alla liquidazione della NASpI (e quindi durante la sua percezione), Anche nel caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla indennità NASpI.

Iscritti alla Gestione dei Parasubordinati

Con il messaggio l’INPS spiega che queste regole si applicano anche qualora l’assicurato richiedente la prestazione NASpI sia iscritto alla Gestione Separata con data di decorrenza antecedente alla data di presentazione della domanda di NASpI.

In tal caso l’interessato può svolgere attività lavorativa in forma autonoma, compresa l’attività di collaborazione coordinata e continuativa nonché la titolarità di dottorato o assegno di ricerca con borsa di studio, a condizione che comunichi il reddito potenzialmente ricavabile da tale attività.

La comunicazione va fatta al momento della domanda di NASpI anche in assenza di un contratto di collaborazione in vigore e di mancato svolgimento, anche da molti anni, di attività che comporti l’obbligo di versamento dei contributi ovvero in caso di redditi pari a 0.

L’INPS chiarisce che è stato rilasciato l’aggiornamento della domanda NASpI online, rendendo obbligatoria, in presenza di iscrizione alla Gestione Separata, la dichiarazione del reddito presunto anche se pari a “zero”.

 

Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per chiarimenti e offre assistenza per valutare il diritto all’indennità NASpI e per l’inoltro della domanda.

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