NASpI anticipata: ok al rimborso parziale
- 30 Maggio 2024
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Indennizzo
La NASpI anticipata consiste nella liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della misura per sostenere l’autoimprenditorialità.
La Consulta ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma che obbliga la restituzione integrale della NASpI liquidata in anticipo in caso di rioccupazione con lavoro.
Chi può richiedere la NASpI anticipata
Può chiedere la liquidazione dell’indennità in un’unica soluzione chi intenda:
- avviare un’attività lavorativa autonoma;
- avviare un’impresa individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
- sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI.
Importante:
Se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato, prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile, l’indennità va restituita per intero. Da questo caso è escluso il caso del rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 90/2024 ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 8, comma 4, del dlgs n. 22/2015. Secondo la Consulta, infatti, l’integrale restituzione dell’anticipazione NASpI è eccessivamente gravosa nel caso in cui l’interruzione dell’attività imprenditoriale, effettivamente avviata, sia dovuta a impossibilità sopravvenuta.
La questione rimessa alla Corte dal Tribunale di Torino riguardava un lavoratore che a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e del conseguente stato di disoccupazione involontaria, aveva chiesto e ottenuto la liquidazione anticipata dell’indennità NASpI, a lui spettante fino al 28 maggio 2021, per aprire un bar.
Chiuso il locale a causa della pandemia da Covid, nel febbraio del 2021 il lavoratore aveva trovato un altro impiego a tempo indeterminato, cedendo poi l’attività. L’Inps aveva chiesto la restituzione dell’intera anticipazione NASpI liquidata, pari a 19.796,9€, perché, secondo l’articolo 8, co. 4 del dlgs n. 22/2015, il nuovo rapporto di lavoro subordinato era stato attivato prima che terminasse il termine della durata originaria della Naspi.
Secondo la Corte Costituzionale l’integrale restituzione dell’anticipazione liquidata, in linea generale, è legittima perché del tutto coerente con la finalità antielusiva ed è volto ad evitare che le somme attribuite siano distolte da quella finalità imprenditoriale per la quale sono state previste. I giudici ricordano la sentenza n. 194/2021 nella quale l’integrale restituzione aveva passato il vaglio costituzionale anche nel caso di intrattenimento di un rapporto di lavoro subordinato di brevissima durata e di retribuzione.
L’integrale restituzione è valida anche nel caso in cui l’attività di impresa non vada a buon fine. «Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell’incentivo all’autoimprenditorialità» e se il lavoratore sceglie di percepire subito e integralmente la NASpI, senza soggiacere ad alcuna condizione, «è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell’attività di impresa».
NASpI anticipata: la "Causa di Forza Maggiore"
Il caso sottoposto alla Corte, tuttavia, era ontologicamente differente. In questo caso, infatti, l’interruzione dell’attività imprenditoriale, effettivamente avviata, era stata causata da impossibilità sopravvenuta, non imputabile al lavoratore. La previsione della restituzione integrale, secondo la Corte, risulterebbe in tal caso «affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità».
Non temperare l’obbligo restitutorio comporterebbe, inoltre, che il lavoratore “incolpevole” sia incentivato a rimanere disoccupato, risultato in contrasto con le finalità istitutive della NASpI. La norma, spiegano i giudici, è in contrasto con l’art. 4, primo comma, Cost. perché «ai percettori dell’indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l’attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato».
“Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l’anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere, senza lavorare, appunto, la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l’anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza”.
Per rimediare ai vizi della norma, l’obbligo restitutorio, precisa la Corte, deve essere parametrato alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dalla NASpI, durante il quale l’indennità sarebbe priva di causa e quindi indebita.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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