Indennizzo commercianti: ripartono i pagamenti Inps per la rottamazione delle licenze

L’Inps con un recente messaggio comunica alle proprie sedi territoriali di procedere con i pagamenti per le domande relative all’indennizzo per i commercianti, pervenute dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. L’istituto ricorda che l’autorizzazione alla liquidazione degli indennizzi sta progressivamente recuperando l’interruzione comunicata con il messaggio del 2020 in quanto i fondi erano in fase di esaurimento ed era stata sospesa la liquidazione di nuove indennità.

L’Inps precisa che una volta valutato l’andamento delle domande per l’anno 2023 si riserva di fornire istruzioni per la lavorazione delle domande presentate a partire dal 1° settembre 2023, per le quali al momento “Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti”.

Indennizzo commercianti: cos’è e come funziona

L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

L’indennizzo commercianti, introdotto in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è divenuto una misura stabile dal 1° gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019. L’indennizzo è finanziato con l’aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,48% ed è concesso, nei limiti delle risorse del Fondo istituito nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Sono destinatari del beneficio esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, abbinata anche ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.

Tra i beneficiari rientrano anche:

  • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

L’indennizzo commercianti spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.

Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti: per il 2023 il valore è di 573,63 euro.

L’erogazione dell’indennizzo commercianti viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche rivolte agli esercenti di attività commerciali. È assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici. Non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l’applicazione di trattenute sindacali e/o l’erogazione di trattamenti di famiglia.

Ricordiamo che l’indennizzo spetta ai soggetti che:

  • dal 1° gennaio 2019 abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
  • al momento della domanda di indennizzo abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne;
  • al momento della cessazione dell’attività per la quale è richiesto l’indennizzo risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.

La concessione dell’indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti.

È incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo, pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all’Inps entro 30 giorni. L’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività.

Indennizzo commercianti: cosa succede se il commerciante cessa dalla propria attività cedendo la licenza a terzi? Può comunque accedere al beneficio?

La domanda è stata recentemente affrontata dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Salerno, nel caso di una commerciante, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, che aveva venduto la licenza commerciale. La richiesta di indennizzo presentata dalla commerciante è stata rigettata dalle Corti di merito, per le quali, la vendita aveva comportato la prosecuzione dell’attività commerciale attraverso il nuovo acquirente. Nel respingere l’istanza, la Corte di Appello ha precisato che in caso di vendita verrebbe a mancare  la condizione richiesta dalla legge di cessazione definitiva di tutte le attività commerciali esercitate dal beneficiario.

Richiamando anche analoga decisione della Corte di appello di Milano (n. 2077/2020), la Corte ha evidenziato infatti che “L’indennizzo ex art.2 D.Lgs. 207/1996 spetta soltanto agli imprenditori la cui attività commerciale sia definitivamente cessata in senso oggettivo e assoluto e non anche ai soggetti che abbiano venduto la propria attività a titolo oneroso”.

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