Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali (100%) per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Può essere richiesta da tutti i cittadini in possesso dei requisiti sanitari e residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.

L‘indennità viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, in via del tutto eccezionale, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni. Per il 2023 l’importo dell’indennità è fissato a 527,16 euro.

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È concesso al cittadino il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.

È inoltre compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

Indennità di accompagnamento per invalidi civili: quali sono i requisiti?

L’indennità è riconosciuta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Indennità di accompagnamento, come si effettua la domanda

Per ottenere la prestazione è necessario che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.

Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

I minori titolari dell’indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età devono presentare il modulo AP70 per l’erogazione della prestazione da maggiorenne (pensione di inabilità) senza necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari.

Fatta eccezione per le domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Una volta ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) che attesti l’eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero è a carico dello Stato o a carico dell’invalido.

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