Contribuzione erroneamente versata alla Gestione Separata

Che fare se i contributi finiscono in una cassa di previdenza diversa? E’ possibile risolvere grazie al trasferimento diretto. Lo chiarisce l’Inps in una circolare.

L’Inps, con la circolare n. 45 del 2018, fornisce le istruzioni per il trasferimento diretto di contributi versati erroneamente in casse diverse. Inoltre, specifica in quali casi è possibile il passaggio dall’ente che ha ricevuto il pagamento a quello a cui la contribuzione è effettivamente dovuta, senza aggravi o sanzioni per il contribuente che è in buona fede.

Sarà dunque l’ente che ha ricevuto il pagamento a dover provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione.

La procedura sarà attuabile esclusivamente nei confronti degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

Il trasferimento diretto è applicabile:

– ai casi  di contribuzione erroneamente versata per tipologie diverse da quelle previste.

– ai casi in cui, per effetto di legge o interpretazione giurisprudenziale, sia venuta meno la titolarità della riscossione in capo all’ente che ha ricevuto il pagamento;

– ai casi in cui l’ente intestatario dell’erroneo versamento non sia di diritto pubblico  come gli enti previdenziali dei professionisti privatizzati ai sensi dei decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/962. Sul punto si è espressa la Cassazione e il consiglio di Stato affermando che non rileva la forma giuridica degli enti interessati ma l’attività istituzionale svolta ovvero l’assicurazione obbligatoria dei professionisti;

 anche per i contributi versati alla Gestione Separata. Il caso è abbastanza comune per le recenti modifiche normative introdotte in tema di versamenti previdenziali per i soggetti che esercitano le cosiddette professioni regolamentate.

Tale possibilità, che esclude la necessità che il contribuente debba chiedere il rimborso ed effettuare un nuovo pagamento, è prevista alle seguenti condizioni:

1) il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso   da quello legittimato a riceverlo;

2) la natura del contributo deve essere previdenziale;

3) il contributo deve essere certo;

4) deve sussistere la buona fede del debitore.

L’Istituto specifica che tutti gli enti che svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria possono essere considerati come rientranti nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni di trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa.

 A tale scopo le Casse previdenziali interessate potranno stipulare apposite convenzioni con l’INPS al fine di individuare le modalità operative per il trasferimento della contribuzione versata dai propri assicurati.

In evidenza
Domanda telematica

La richiesta di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’INPS può essere presentata:
– dal professionista;
– dal collaboratore;
– direttamente dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza. Resta esclusa da tale trasferimento la contribuzione versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale. 
Il modello di richiesta, da trasmettere telematicamente, sarà prossimamente pubblicato dall’Istituto, e dovrà contenere:
– il periodo di riferimento;
– la motivazione;
– l’ente destinatario della contribuzione;
– l’importo del contributo da trasferire.

Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria.