Sollecito modello RED 2017/2018: domanda di ricostituzione entro il 15 settembre

I pensionati che non hanno presentato il modello RED entro il 31 marzo avranno una trattenuta del 10% sull’importo della pensione.

Entro il prossimo 15 settembre dovranno presentare domanda di ricostituzione reddituale evitando così la revoca definitiva della prestazione in pagamento.

Il modello RED è una dichiarazione della situazione reddituale annuale che deve essere inviata telematicamente all’INPS, al fine di non vedersi sospendere la pensione e ricevere tutte le prestazioni INPS previste dalla legge. In caso di mancata presentazione bisognerà presentare domanda di ricostituzione reddituale all’Inps o presso un Patronato.

Si tratta di una dichiarazione obbligatoria per chi ha altri redditi, oltre alla pensione: seconde abitazioni di proprietà o case concesse in locazione, maggiorazioni sociali, altre pensioni o redditi di lavoro dipendente conseguiti in Italia o all’estero.

Pertanto, il pensionato è tenuto a verificare annualmente se deve comunicare i redditi dell’anno precedente, per continuare a percepire la pensione e per continuare a ricevere la quattordicesima e le maggiorazioni sociali.

Chi deve presentare il modello RED

Sono tenuti per legge a presentare la dichiarazione reddituali all’INPS:

  • i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi, oltre a quello da pensione, se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
  • i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF);
  • coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione. Per esempio coloro che hanno un reddito da pensione e un reddito da abitazione principale;
  • i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI PF), come per esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.

Requisiti

Come anticipato, l’invio del mod. RED 2021 è obbligatorio quando il pensionato, oltre alle pensioni, ha conseguito, ad esempio, i seguenti redditi:

  • lavoro dipendente prestato all’estero;
  • lavoro autonomo;
  • interessi bancari, postali, BOT e altri titoli di Stato;
  • arretrati da lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti;
  • TFR;
  • pensioni dirette erogate da stati esteri;
  • pensioni estere per infortuni sul lavoro, ecc.

A gennaio 2021 l’Inps ha inviato una lettera ai destinatari dove comunicava che non risultava pervenuto negli archivi dell’ente di previdenza nazionale “la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell’anno 2017/2018 dal pensionato e/o dai componenti del suo nucleo familiare”, quindi li invitava a presentare la dichiarazione RED entro il 31 marzo.

Coloro che non hanno provveduto ad adempiere a tale obbligo, nei mesi di giugno/luglio, si sono visti recapitare un avviso da parte del’Istituto con il quale comunicava che, al fine di evitare la sospensione della prestazione pensionistica nei mesi di agosto e settembre, sarebbe stata applicata una trattenuta del 10% sull’importo pensionistico lordo in pagamento. Pertanto, entro il 15 settembre i pensionati dovranno presentare domanda di ricostituzione reddituale evitando così la revoca definitiva della prestazione in pagamento.

Il Patronato 50&PiùEnasco è come sempre a disposizione dei cittadini per la presentazione della domanda di ricostituzione reddituale.

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