Assegno unico temporaneo per i figli 2021

L’assegno ponte 2021 è una misura di passaggio tra gli Anf (assegni nucleo familiare) e il nuovo assegno unico, che partirà solamente dal prossimo 1° gennaio 2022.

Nel frattempo, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 entrerà in vigore un’agevolazione economica a sostegno delle famiglie che finora non hanno potuto usufruire di alcun sussidio. Vediamo a chi spetta, quali sono i requisiti, importi e come fare domanda.

Nell’attesa che venga data attuazione definitiva all’introduzione nel nostro ordinamento dell’assegno unico per i figli, Il Governo è intervenuto adottando alcune misure di efficacia immediata e durata transitoria, dirette a fornire un sostegno concreto alla genitorialità.

Il decreto legge da un lato prevede il potenziamento degli assegni al nucleo familiare e dall’altro introduce per il periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo detto “assegno ponte” destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni per il nucleo familiare già in essere:

1. Assegno temporaneo o “ponte”
2. Potenziamento assegni per il nucleo familiare

Come detto tali misure sono previste in via temporanea, a partire dal mese di luglio e fino al 31 dicembre 2021. Mentre da gennaio 2022 cambieranno importi, soggetti beneficiari e nuove domande.

L’ASSEGNO TEMPORANEO

L’assegno è rivolto a tutte le famiglie con figli minori che non abbiano i presupposti per ricevere gli assegni familiari, come i lavoratori autonomi o soggetti disoccupati senza indennizzo.

REQUISITI

Per accedere a tale beneficio, è necessario che il nucleo familiare abbia congiuntamente i seguenti requisiti:

a) il richiedente deve essere:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno; ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

b) Essere in possesso di un ISEE in corso di validità inferiore a 50 mila euro annui.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO

L’assegno viene determinato in base ad una tabella che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Se il nucleo è composto da più di due figli:

  • l’importo unitario per ciascun figlio minore viene aumentato del 30%;
  • per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro.

A titolo di mero esempio, si veda la tabella sottostante, in cui sono riportati l’ISEE minimo (sino a 7 mila) e l’ISEE massimo (sino a 50 mila euro).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021 e la decorrenza è fissata dal mese di presentazione della domanda stessa.
Esclusivamente per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, verranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

COMPATIBILITÀ

Il beneficio è compatibile con:

  • il Reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti;
  • le misure indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 46/2021 (assegno ai nuclei con tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita, fondo di sostegno alla natalità, detrazioni fiscali) con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno temporaneo, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) deve essere presentata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio, l’assegno temporaneo congiuntamente ad esso, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità. Il beneficio complessivo è quindi determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza per la determinazione del Rdc.

MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) percepiti dagli aventi diritto sono aumentati:

• di 37,5 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli;

• di 55 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Il Patronato 50&PiùEnasco, è a disposizione per la presentazione della domanda e grazie alla collaborazione con il Caf 50&Più, è a disposizione per la presentazione dell’Isee, utile ai fini della domanda dell’assegno unico.

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