Personale scuola: la Corte Costituzionale boccia il limite dei 70 anni per il trattenimento in servizio, sentenza n.125/2026

Personale scuola: la Corte Costituzionale boccia il limite dei 70 anni per il trattenimento in servizio, sentenza n.125/2026

Il personale della scuola che non ha ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia potrebbe rimanere in servizio oltre il limite dei 70 anni. È questo l’effetto della sentenza n. 125 del 14 luglio 2026 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una parte del Testo Unico della scuola, ritenendo non più coerente con l’attuale sistema pensionistico il limite anagrafico fisso previsto dalla normativa.

Secondo i giudici costituzionali, infatti, il trattenimento in servizio deve consentire realmente al lavoratore di raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia. Se il sistema previdenziale innalza progressivamente l’età richiesta attraverso gli adeguamenti alla speranza di vita, anche il limite massimo per restare al  lavoro deve adeguarsi.

Anche se la pronuncia spiega i suoi effetti diretti sul solo personale della scuola, il principio di portata generale in essa contenuto promette di ridefinire i contorni del trattenimento in servizio per tutta la pubblica amministrazione, andando a rafforzare la riforma operata dalla recente Manovra 2025 (legge n. 207/2024).

La questione

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di cassazione, chiamata a decidere sul contenzioso promosso da una dipendente del Ministero dell’Istruzione. La lavoratrice si era opposta al provvedimento con cui l’amministrazione l’aveva collocata a riposo d’ufficio per raggiunti limiti d’età.

Il comparto scuola prevede infatti un limite massimo rigido di permanenza in servizio fissato a 70 anni d’età, secondo quanto disposto dall’articolo 509, comma 3, del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n. 297/1994). La lavoratrice, un’insegnante priva di contribuzione al 31 dicembre 1995 (cd. contributivo puro) si sarebbe trovata priva di stipendio e contemporaneamente senza i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia ordinaria che richiede 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi ed un valore dell’assegno pari ad 1,5 volte l’assegno sociale (da un paio di anno il requisito è stato abbassato ad una volta).

Per questa ragione, la donna chiedeva di poter restare in servizio fino a 71 anni: una soglia anagrafica che, nel sistema puramente contributivo, permette di accedere alla pensione di vecchiaia con appena 5 anni di contribuzione minima senza il rispetto di alcun importo soglia.

Lo scudo dell’Articolo 38

La Corte Costituzionale ha pienamente accolto le ragioni della dipendente. L’articolo 38 della Costituzione, spiegano i giudici costituzionali, pone un limite invalicabile alla discrezionalità del legislatore ordinario nel disallineare l’età massima di permanenza in servizio nel pubblico impiego rispetto all’età per la pensione.

Nella sentenza la Consulta ribadisce un principio già affermato in passato: il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel fissare l’età pensionabile, ma non può stabilire limiti che impediscano al lavoratore di conseguire almeno il trattamento pensionistico minimo garantito dall’ordinamento.

I giudici osservano inoltre che l’allungamento della vita media e il continuo adeguamento dei requisiti pensionistici impongono una disciplina coerente anche per il trattenimento in servizio. Mantenere una soglia anagrafica immutabile, infatti, rischia di rendere inefficace proprio lo strumento pensato per tutelare il lavoratore, finendo per tradire la finalità della norma stessa.

Personale scuola: cosa cambia

La sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 509, comma 3, del Testo Unico della scuola, nella parte in cui – nel prevedere che il personale senza i contributi minimi al compimento dei 65 anni (oggi 67) possa essere trattenuto in servizio – stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre i 70 anni d’età» anziché «non oltre i 70 anni o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita».

La pronuncia assume particolare rilievo soprattutto per i lavoratori assunti con il sistema contributivo, cioè coloro che possono avere carriere lavorative iniziate più tardi o periodi contributivi insufficienti a maturare tempestivamente il diritto alla pensione.

In queste situazioni il precedente limite dei 70 anni poteva impedire di raggiungere i requisiti richiesti, determinando un periodo senza stipendio e senza  pensione. Con il nuovo orientamento della Corte Costituzionale, questa possibilità viene sostanzialmente superata.

 

©️Photo Credit Shutterstock: Roman Samborskyi

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