Fondo vittime amianto, ecco le novità per il 2021 e il 2022

Il Fondo per le vittime di amianto è stato istituito con l’art. 1, commi 241-246, della Legge n. 244/2007 ed è gestito dall’Inail, che eroga una prestazione aggiuntiva ai titolari di rendita, affetti da patologie per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”. La prestazione non è soggetta a tassazione Irpef.

Il Regolamento del Fondo vittime dell’amianto prevede che la misura complessiva della prestazione aggiuntiva sia fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo.

Il beneficio è calcolato sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale, ed è corrisposto d’ufficio dall’Inail, attraverso l’erogazione di due acconti e un conguaglio.

L’Inail, tramite la circolare n. 43, fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo vittime di amianto per i lavoratori dei porti, istituto dalle legge n. 208/2015, e per l’erogazione delle prestazioni, con riferimento alle annualità 2021 e 2022.

Il Fondo, è stato rifinanziato per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Fondo vittime amianto: chi sono i destinatari?

Possono accedere al Fondo vittime amianto:

  • gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, che risultino destinatari, sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
  • le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

Fondo vittime amianto: presentazione delle domande

I suddetti soggetti possono presentare domanda all’Inail entro il 16 gennaio 2023.

Le domande per l’anno 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020, mentre le domande per il 2022 devono riguardare i documenti depositati entro il 31 dicembre 2021.

Pagamento della prestazione

L’Inail provvederà a comunicare tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

  • i dati sulle domande ammesse e su quelle respinte;
  • la misura percentuale annuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
  • l’ammontare dell’onere finanziario per ciascuna delle due annualità a carico del Fondo, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro annui;
  • la richiesta del trasferimento delle relative risorse.

Trascorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione, l’Inail informerà gli eredi e le imprese sull’esito della domanda e l’ammontare delle risorse erogabili. L’impresa, entro e non oltre 30 giorni dell’avvenuta comunicazione tramite PEC, può richiedere all’Inail che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento, in misura integrale, a favore degli eredi.

Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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