Bonus nido: domande 2026
- 23 Aprile 2026
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Famiglia
L’INPS con una recente circolare, ha fornito indicazioni utili per la presentazione delle domande di bonus nido per l’anno 2026.
Possono beneficiare del bonus nido anche i titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari e di permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all’art. 22, c. 11, D.Lgs. n. 286/1998.
Inoltre, possono chiedere la prestazione anche i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale in possesso di permesso di soggiorno valido. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto alla data di presentazione della domanda, per accedere al contributo è necessario presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. L’Istituto revocherà il beneficio in caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno con ripetizione dei contributi erogati.
Bonus nido: importo del contributo
La domanda di contributo potrà essere presentata nei seguenti casi:
- spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (contributo asilo nido);
- forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (contributo forme di supporto presso la propria abitazione).
Il “contributo asilo nido” è determinato in base al valore dell’ISEE in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello a cui si riferisce la mensilità o, in caso di assenza, al valore dell’ISEE del mese a cui si riferisce la mensilità, se presente.
Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” è erogato in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura, viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di assenza, il valore dell’ISEE del mese di presentazione della domanda.
In assenza dell’ISEE in corso di validità o qualora il contributo in esame sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare ISEE del minorenne, il contributo è erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso, viene corrisposto l’importo maggiorato, laddove sussistano i requisiti, e non vengono disposti conguagli per le rate antecedenti.
Presentazione delle domande valide fino al terzo anno di età del minore
A partire dal 1° gennaio 2026, la domanda presentata dal genitore per il minore produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio.
La domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi. Per gli anni solari successivi a quello della presentazione della domanda, il richiedente non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza: per dare continuità all’erogazione, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento. Questa operazione garantisce la prenotazione contestuale delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del contributo per il nuovo anno solare.
Le domande di contributo possono essere presentate ogni anno dalla data di apertura del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” fino al 31 dicembre di ciascun anno e producono effetti per l’intero ciclo di fruizione del beneficio.
©️Photo Credit: Diana Taliun
Il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie per la presentazione della domanda e grazie alla collaborazione con 50&PiùCaf, è a disposizione per la presentazione dell’Isee, utile ai fini della domanda del bonus asilo nido.
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