Assicurazione contro gli infortuni domestici: scadenza il 31 gennaio

Scadrà il 31 gennaio 2023 il termine per il versamento del premio annuale di € 24,00 per l’assicurazione contro gli infortuni domestici, che tutela coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

L’assicurazione conto gli infortuni domestici è obbligatoria per coloro che:

  • hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti;
  • svolgono lavoro per la cura dei componenti della casa e della famiglia;
  • non sono legati da vincoli di subordinazione;
  • prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

Assicurazione contro gli infortuni domestici: cosa c’è da sapere

Il premio assicurativo annuale (detraibile fiscalmente) non è frazionabile e deve essere corrisposto entro il 31 gennaio 2023.

Sono esonerati dal pagamento del premio coloro che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  • hanno un reddito personale inferiore a 4.648,11 euro annui;
  • fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Per costoro il premio è a carico dello Stato.

Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per maggiori informazioni sull’argomento.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

Potrebbe interessarti anche

  • Assegno di inclusione per gli over 67

    L’Assegno di inclusione per over 67 verrà erogato a partire dal 1° gennaio 2024 ai nuclei composti da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

    30 Agosto 2023
  • Part-time ciclico: i contributi vanno considerati sull’anno

    La Corte di Cassazione con una nuova ordinanza ribadisce l’inclusione nel calcolo dell’anzianità contributiva anche i periodi non lavorati Sulla vicenda del part-time ciclico la Cassazione si è espressa più volte, ribadendo che non può esserci un trattamento previdenziale diverso tra chi, per specifiche caratteristiche del lavoro, svolge l’attività secondo l’orario complessivo del full time,

    28 Settembre 2018
Hai bisogno di consulenza e assistenza previdenziale?