Nona salvaguardia esodati: requisiti e domanda di pensione

La nona salvaguardia per gli esodati è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. L’INPS con messaggio n. 195 del 18/01/2021 ha fornito le istruzioni per procedere alla verifica dei requisiti e all’inoltro delle domande di pensione. Vediamo nel dettaglio come poter fare domanda entro il 2 marzo 2021.

La nona salvaguardia per gli esodati è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 e permetterà a circa 2.400 persone di andare in pensione secondo i requisiti in vigore fino al 31 dicembre 2011 (quelli previgenti alla c.d. Riforma Monti-Fornero). L’Inps, con il messaggio n° 195 del 18 gennaio 2021, ha fornito le istruzioni per procedere alla verifica dei requisiti e all’inoltro delle domande di pensione.

REQUISITI

Possono presentare domanda di accesso alla nona salvaguardia i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011; i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all’esodo, dimessi o licenziati; i lavoratori in congedo straordinario per assistere figli disabili e i lavoratori con contratti a tempo determinato.

Oltre alle citate condizioni è necessario maturare la decorrenza della pensione, secondo le precedenti regole pensionistiche, entro il 120° mese successivo all’entrata in vigore della legge Fornero, quindi entro il 6 gennaio 2022.

Questa scadenza vale per tutti i profili di tutela e deve essere calcolata tenendo conto della finestra mobile (12/15/18/21 mesi) applicabile ai sensi della precedente disciplina a seconda della prestazione pensionistica richiesta. Naturalmente possono presentare istanza anche i lavoratori, nei suddetti profili di tutela, che pur potendo beneficiare di precedenti salvaguardie pensionistiche ne sono risultati esclusi per non aver presentato la domanda entro i termini stabiliti.

TIPOLOGIA LAVORATORI

Vediamo nel dettaglio a quali tipologie di lavoratori si rivolge la nona salvaguardia:

  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 e che possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011, privi di rapporti a tempo indeterminato dal 4 dicembre 2011. Sono ammessi anche gli autorizzati al versamento dei contributi volontari senza versamenti volontari al 6 dicembre 2011, purché abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013. Alla data del 30 novembre 2013, non deve risultare lo svolgimento di attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori cessati dal rapporto entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, dopo il 30 giugno 2012, attività lavorative, purché non a tempo indeterminato;
  • lavoratori cessati dal 1° luglio al 31 dicembre 2012 per accordi individuali, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, dopo la cessazione, attività lavorative, purché non a tempo indeterminato;
  • lavoratori cessati, a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto, tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, dopo la cessazione, attività lavorative, purché non a tempo indeterminato;
  • lavoratori che nel corso del 2011 risultavano in congedo per assistere figli con handicap grave ai sensi della legge 104;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato; sono esclusi dalla categoria i lavoratori del settore agricolo e quelli con qualifica di stagionali.

DOMANDA DI PENSIONE

Per accedere alla nona salvaguardia è necessario che gli aventi diritto presentino anzitutto la domanda di verifica del diritto a pensione entro il 2 marzo 2021, all’Inps o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, oppure attraverso un Patronato.

Gli operatori del Patronato 50&PiùEnasco sono a tua disposizione per una consulenza previdenziale personalizzata e per assisterti in tutte le fasi di presentazione della domanda di pensione e di verifica del diritto.

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