RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO
Il Permesso di soggiorno è quel documento che consente il regolare soggiorno in Italia e nei paesi Schengen. Deve essere chiesto all’ufficio Immigrazione della Questura competente in funzione del domicilio o della residenza del richiedente secondo il motivo della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso.
Prima richiesta di permesso di soggiorno
Quando si tratta di una prima richiesta, il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni lavorativi dal primo ingresso del cittadino straniero nel territorio dello Stato italiano.
Il permesso di soggiorno devono richiederlo i cittadini di Paesi extra UE, entrati in Italia con un visto di lunga durata (c.d. visto nazionale, per periodi superiori a 90 giorni), mentre chi entra nel nostro Paese per soggiorni brevi, inferiori a 90 giorni, non ne ha bisogno.
Il Permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura della provincia in cui si trova lo straniero o dove intende soggiornare.
La richiesta è presentata presso l’Ufficio Immigrazione della predetta Questura.
In caso di ricongiungimento familiare o di ingresso per lavoro subordinato, la richiesta è presentata presso lo Sportello unico per l’immigrazione, istituito presso la Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente.
- Affidamento
- Adozione
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Studio (per periodi superiori a tre mesi)
- Missione
- Asilo Politico (rinnovo)
- Tirocinio formazione professionale
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Attesa occupazione
- Carta di soggiorno stranieri (ora denominata “Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”)
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro sub-stagionale
- Famiglia
- Famiglia minore con minori di 14-18 anni
- Soggiorno lavoro art. 27
- Status apolide (rinnovo)
- Conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva
- Duplicato Permesso
- Aggiornamento Permesso (inserimento figli)
- passaporto (o altro documento equipollente in corso di validità), con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- una marca da bollo da 16,00 euro;
- ulteriore documentazione necessaria in relazione alla specifica tipologia di permesso richiesto.
La Questura potrà inoltre disporre un supplemento d’indagine, chiedendo di integrare la documentazione atta a precisare il motivo per cui è richiesto il permesso di soggiorno e/o i mezzi di sussistenza del richiedente per il periodo di permanenza in Italia.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per la compilazione e l’invio telematico della domanda di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno, la consegna della copia cartacea della domanda e del bollettino postale.
RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO
La richiesta di rinnovo del Permesso di Soggiorno si inoltra alla Questura della Provincia di residenza nel termine di 90 giorni dalla scadenza del Permesso di Soggiorno; è consentito comunque presentare l’istanza di rinnovo entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno.
In ogni caso, qualora lo straniero non sia stato colpito da provvedimento di espulsione, il rinnovo può essere effettuato anche oltre i 60 giorni, per giustificato motivo.
Per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno occorre dimostrare di possedere un reddito minimo annuo che deve derivare da fonti lecite e non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2021: € 5.983,64), aumentato della metà dell’importo dello stesso per ogni familiare a carico.
Per i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione della capacità economica.
I documenti necessari per la richiesta del permesso di soggiorno sono di base:
- Codice fiscale del richiedente/tessera sanitaria;
- Permesso di soggiorno;
- Passaporto e carta di identità Italiana se in possesso;
- Autocertificazione di residenza e stato di famiglia;
- Ultima dichiarazione dei redditi, se presentata;
- Iscrizione alle liste di disoccupazione per coloro che hanno perso il lavoro;
- Altra documentazione utile al rinnovo in base alla tipologia del permesso in fase di rinnovo.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per la compilazione e l’invio telematico della domanda di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno, la consegna della copia cartacea della domanda e del bollettino postale.
Il rilascio della Carta UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dallo straniero al Questore del luogo ove ha la residenza, per sé e per i propri familiari.
La Carta UE può essere richiesta solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni.
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni di possesso, da parte sua, di un permesso di soggiorno e sono incluse nel computo dello stesso, a condizione che siano inferiori a 6 mesi consecutivi e non superino complessivamente 10 mesi nel quinquennio, salvo che tale interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
Sono esclusi i possessori di uno dei seguenti permessi, titoli o soggiorni:
- breve durata
- motivi di studio o formazione professionale o ricerca scientifica
- protezione temporanea
Sono inoltre esclusi:
- i diplomatici o i consoli o ai soggetti che godono di funzioni equiparate
- i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale
- i casi speciali di permesso di soggiorno introdotti dal Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito in Legge n.132/2018.
Per ottenere la Carta UE per soggiornanti di lungo periodo per se o per i familiari è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- avere un reddito minimo sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2021, pertanto: € 11.967,28)
- avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall’estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;
- il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
I documenti necessari per le richieste sono:
- copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
- copia della dichiarazione dei redditi (la documentazione utile verrà chiesta in base alla tipologia di lavoro);
- certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
- un alloggio idoneo documentato (se la domanda è presentata anche per i familiari);
- copie delle buste paga relative all’anno in corso;
- documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia.
Il Patronato 50&PiùEnasco assiste i cittadini stranieri per le pratiche di Rilascio e rinnovo permesso di soggiorno, Carta UE per soggiornanti di lungo periodo, ricongiungimento familiare, regolarizzazioni (sanatorie, test di lingua italiana).
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