Pensione supplementare - 50epiuenasco.it

Pensione supplementare

La pensione supplementare è una prestazione economica che può essere richiesta per utilizzare la contribuzione accreditata in una gestione diversa da quella che eroga il trattamento pensionistico principale.

A seconda del soggetto che richiede il trattamento e dei requisiti richiesti si distinguono

  • la pensione supplementare di vecchiaia;
  • la pensione supplementare di invalidità;
  • la pensione supplementare ai superstiti

La pensione supplementare per contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria e non utilizzata spetta:

  1. ai titolari di pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO;
  2. ai titolari di pensione a carico del Fondo Clero;
  3. ai titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
  4. ai pensionati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungano i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

Per contro, non spetta:

  1. ai titolari di pensione a carico di casse professionali;
  2. ai titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e del Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) per successiva contribuzione versta nel fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, in quanto essa verrà utilizzata per liquidare un supplemento;
  3. ai titolari di pensione a carico del FPLD in caso di successiva contribuzione versata nella gestione spettacolo e sport professionistico in quanto la stessa sarà utilizzata per la liquidazione di un supplemento;
  4. ai titolari di pensione estera di un paese convenzionato o meno con l’Italia;
  5. ai titolari di pensione a carico della Gestione Separata.

La prestazione decorre:

  1. in caso di supplementare di vecchiaia, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
  2. in caso di supplementare di invalidità, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, se successivo alla domanda;
  3. in caso di supplementare ai superstiti, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.

 

Al fine di richiedere la pensione supplementare di vecchiaia è necessario:

  • essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO;
  • aver versato almeno un contributo settimanale;
  • aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione dove si chiede la supplementare;
  • aver cessato il rapporto di lavoro dipendente.

In caso di pensione supplementare di invalidità è anche necessario possedere il requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità e non è richiesto il compimento dell’età pensionabile.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per richiedere la pensione supplementare ai superstiti occorre distinguere a seconda che l’assicurato deceduto fosse lavoratore o pensionato:

  • I superstiti di persona non titolare di pensione possono richiedere la prestazione quando:
  1. – non possono conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti previsti;
  2. – abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO.
  • I superstiti di persona titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla prestazione quando abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva, o esonerativa dell’AGO.

La pensione supplementare non può essere integrata al trattamento minimo.

Il versamento di ulteriori contributi nella medesima gestione dà diritto ad un supplemento di pensione.

 

Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata della posizione contributiva, per valutare il diritto alla pensione supplementare e per l’inoltro della relativa domanda.

Potrebbe interessarti anche

  • Pensione anticipata lavori usuranti: domande di accesso entro il 1° maggio 2026

    Vediamo nell’articolo tutti i dettagli sulla pensione anticipata lavori usuranti, che prevede l’accesso anticipato alla pensione con requisiti agevolati per i lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definiti lavori usuranti.

    2 Aprile 2026
  • Fondo Clero e prestazioni pensionistiche

    Il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (Fondo Clero), costituisce una forma previdenziale compatibile con l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’AGO (articolo 5 legge n.903 del 1973).

    27 Marzo 2026
Hai bisogno di consulenza e assistenza previdenziale?