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Indennità di disoccupazione

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI SUBORDINATI (NASPI)

L’indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una prestazione che viene erogata ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l’occupazione.

I beneficiari dell’indennità di disoccupazione devono possedere i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontario

La NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:

1) Per giusta causa, se motivate:

– dal mancato pagamento della retribuzione;

– dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

– dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

– dal c.d. mobbing;

– dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, comma 4, c.c.);

– dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” (art. 2103 c.c.);

– dal comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

2) Durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

3) Per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Essa consente il riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro (art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604).

4) A seguito di offerta economica di conciliazione del datore di lavoro (art. 6 del D.lgs. n. 23 del 2015) e ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari.

  • 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
  • 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione

L’indennità è rapportata ad una base di calcolo determinata dalla:

  • retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni;
  • divisa per il totale delle settimane di contribuzione;
  • moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

Qualora la retribuzione mensile, così calcolata, sia pari o inferiore a 1.227,55 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Diversamente, la misura della prestazione si ottiene dalla somma del 75% della retribuzione con il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e 1.227,55 euro.

L’indennità mensile non può superare l’importo massimo di 1.335,40 euro.

La NASpI, in via generale, si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La prestazione è corrisposta con cadenza periodica mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Può avere un’erogazione massima di 24 mesi.

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni, a pena di decadenza, dalla cessazione del rapporto di lavoro. Al momento dell’invio, può essere resa la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

La NASpI è soggetta a:

  1. a) decadenza, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:
    –  perdita dello stato di disoccupazione;
    – inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 del d. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
    – inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’art. 10 del d. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
    –  raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
    – acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
    – se il soggetto non si presenti alla convocazione inerente gli appuntamenti con il tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio;
    –  rifiuto di un’offerta di lavoro in linea con le caratteristiche professionali
  2. b) sospensione se il disoccupato ottiene una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi. In questo caso, l’erogazione della prestazione riprende al termine del contratto per il periodo residuo spettante.
  3. c) riduzione dell’assegno in caso di svolgimento da parte del beneficiario di altra attività lavorativa da cui derivi un reddito inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione (euro 8.000). L’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi presunti.

I beneficiari possono richiederne la liquidazione anticipata della NASpI in un’unica soluzione se intendono avviare un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale e sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa.

L’assicurato è tenuto a presentare la domanda di anticipazione nel termine di decadenza di 30 giorni dall’inizio di:

  • Attività autonoma;
  • Impresa individuale;
  • Sottoscrizione delle quote di capitale della società cooperativa;
  • Presentazione della domanda di NASpI, in caso di attività avviata prima della cessazione del rapporto di lavoro che ha fatto sorgere il diritto all’indennità.

I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa.

Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per l’indennità in argomento.

Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per un’analisi personalizzata e per valutare il diritto all’indennità di disoccupazione ai lavoratori non agricoli (NASpI) e per l’inoltro della domanda.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AI COLLABORATORI (DIS-COLL)

La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione mensile rivolta agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, privi di partita IVA, che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.

Sono destinatari della prestazione i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. Sono esclusi dal beneficio i pensionati, gli amministratori, i sindaci e revisori di società o enti.

I beneficiari dell’indennità devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda. Esso viene comprovato rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID).
  2. almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino alla data di cessazione.

L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di durata del rapporto, o frazione di essi.

Qualora la retribuzione mensile, così calcolata, sia pari o inferiore a 1.227,55 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Diversamente, la misura della prestazione si ottiene dalla somma del 75% della retribuzione con il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e 1.227,55 euro.

L’indennità mensile non può superare l’importo massimo di 1.335,40 euro. 

La DIS – COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La prestazione viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dell’attività lavorativa e l’evento che ha dato luogo alla disoccupazione involontaria.

Non può avere durata superiore a 6 mesi.

La domanda deve essere presentata all’Inps nel termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La prestazione è soggetta a:

  1. decadenza, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:
    – 
    perdita dello stato di disoccupazione;
    – non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti, ai sensi dell’art.1 comma 2, lett. g), del D.lgs. n.181 del 2000;
    – nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
    – inizio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale senza che il lavoratore comunichi all’Inps entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dall’attività;
    – raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
    – acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL
  2. sospensione se il disoccupato ottiene una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a 5 giorni. In questo caso, l’erogazione della prestazione riprende al termine del contratto per il periodo residuo spettante.
  3. riduzione dell’assegno nel caso in cui il beneficiario intraprenda un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o parasubordinata da cui derivi un reddito annuo pari o inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione (euro 8.000 per i parasubordinati; euro 4.800 per gli autonomi). L’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data dell’attività e quella in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

La percezione della DIS – COLL non dà luogo all’accredito di contributi figurativi.

 

Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per valutare il diritto all’indennità di disoccupazione ai collaboratori (DIS-COLL) e per l’inoltro della domanda all’Inps.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI AGRICOLI

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione a sostegno del reddito concessa agli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Sono beneficiari dell’indennità gli impiegati nel settore agricolo che perdono il lavoro involontariamente.
Tali lavoratori devono essere inquadrati come segue:

  • operai a tempo indeterminato (OTI) – salariati fissi;
  • operai a tempo determinato (OTD) – giornalieri di campagna;
  • piccoli coloni che hanno stipulato con il proprietario del terreno un contratto di natura associativa;
  • compartecipanti familiari assunti solo per specifiche coltivazioni;
  • piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli;
  • lavoratori soci di cooperative agricole con dichiarazione attestante che pur mantenendo la qualifica di socio non esercitano altra attività lavorativa presso la cooperativa.

 

Sono esclusi dal beneficio le seguenti categorie di lavoratori:

  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • i lavoratori titolari di pensione diretta al 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno il numero delle giornate indennizzate viene riproporzionato al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione.
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione di:
  • lavoratrici madri (o lavoratori padri) che si dimettono durante il periodo di puerperio;
  • coloro che si dimettono per giusta causa.

Gli operai agricoli possono ottenere l’indennità di disoccupazione alle seguenti condizioni:

  1. iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per non più di 270 giornate; questa condizione non si applica agli operai che prestano lavoro agricolo a tempo indeterminato.
  2. Anzianità assicurativa conseguita mediante una delle seguenti modalità:
    – iscrizione negli elenchi agricoli per almeno 2 anni (anno della domanda di prestazione + altro anno);
    – iscrizione negli elenchi agricoli per l’anno cui si riferisce la prestazione + accreditamento di almeno un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola anteriormente al biennio solare precedente la domanda;
  3. contribuzione minima di almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno di competenza dell’indennità e dall’anno precedente;
  4. far valere una prevalente contribuzione in agricoltura nell’anno per il quale è stata richiesta l’indennità e in quello precedente.

Nel caso in cui vi siano alcuni eventi che consentano di retrodatare, mediante il meccanismo della neutralizzazione, il biennio necessario per maturare il requisito minimo di contribuzione.

Si tratta dei c.d. “eventi neutri” di seguito indicati:

  • la malattia;
  • l’infortunio;
  • il lavoro svolto all’estero, non tutelato dall’assicurazione in base a convenzioni o accordi internazionali;
  • il congedo di maternità/paternità e il congedo parentale, qualora non accreditabili figurativamente;
  • i periodi di servizio militare – civile (svolto entro il 31/12/2005) che non danno diritto ad accredito figurativo.

L’importo della prestazione per gli operai agricoli a tempo determinato è pari al 40% della retribuzione. A questo valore viene detratto, a titolo di contributo di solidarietà, il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la misura dell’indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva.

L’importo di disoccupazione ordinaria agricola 2021 con requisiti normali, è indicato nella circolare n. 20 del 10 febbraio 2020 con riferimento alla cassa integrazione, che indica come importo più alto € 1.199,72 ed € 998,18 per quello più basso.

La domanda d’indennità di disoccupazione agricola va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione.

La percezione dell’indennità di disoccupazione comporta l’accredito di contributi figurativi.

Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per valutare il diritto all’indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli e per l’inoltro della domanda all’Inps.

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