Invalidità civile 2020: i nuovi importi

Pochi euro per tutti: è la situazione che molti affrontano da tempo, sebbene i trattamenti siano calcolati sui redditi dei singoli.

Rivalutate anche quest’anno le prestazioni agli invalidi civili. Il tasso provvisorio di perequazione per il 2020, rilevato dall’istat, si è attestato allo 0,40% per la gran parte dei pensionati. Ma c’è una particolarità: l’indice di rivalutazione non è unico. In particolare, alle prestazioni che sono denominate “pensioni” si applica il tradizionale tasso di inflazione Istat (Indice delle famiglie di operai e impiegati – Foi), mentre ad alcune indennità ed assegni si applica il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale (Indice di dinamica salariale), pari quest’anno allo 1,07% sia per gli assegni che per le indennità. La tabella che si riporta, dunque, indica il quadro aggiornato delle prestazioni e dei limiti di reddito per il 2019 e il 2020. Per quanto riguarda i requisiti, per acquisire il diritto all’invalidità e all’assegno di accompagno, la legge istitutiva considera invalidi tutti coloro affetti da menomazioni di vario tipo non riconducibili a causa di guerra, di servizio e di lavoro, che appartengono ad una delle seguenti categorie:

 

  • i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni affetti da menomazioni congenite o acquisite che comportano una riduzione della capacità di lavoro non inferiore ad 1/3;
  • i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;
  • i cittadini con più di 65 anni non autosufficienti.In base al grado d’invalidità riconosciuto si possono ottenere i seguenti benefici:
  • il 33,33% (un terzo) è la soglia minima per essere considerato invalido ed avere diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche;
  • il 46% consente all’invalido di ottenere l’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio;
  • il 74% è la soglia invece per ottenere l’assegno economico mensile di assistenza.

Va evidenziato, poi, che a decorrere dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento delle prestazioni di assegno sociale, assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, è stato innalzato ad anni 67 rispetto ai 65 previsti dalla legge istitutiva. Pertanto, per effetto dell’incremento della aspettativa di vita, le prestazioni su indicate possono essere concesse solo al compimento dei 67 anni. Sempre a decorrere dal gennaio 2019 le prestazioni di pensione di inabilità civile, assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, pensione non reversibile ai sordi, vengono concesse (posto il riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste) a coloro di età non inferiore al diciottesimo anno fino al compimento del sessantasettesimo anno di età.

L’ASSEGNO DI ASSISTENZA

Agli invalidi con età tra i 18 e 67 anni ed un grado di invalidità compreso tra il 74 e il 99%, spetta un assegno mensile di assistenza per 13 mensilità. Per fruire dell’assegno – pari quest’anno a € 286,81 mensili – l’invalido deve essere disoccupato, residente in Italia e avere un reddito annuo personale (quello del coniuge non conta) che non superi un determinato limite (€ 4.926,35 per il 2020). In presenza di queste condizioni, anche i cittadini stranieri, compresi gli extracomunitari se titolari di carta di soggiorno, possono ottenerlo. Anche quest’anno i titolari di detta prestazione debbono presentare l’apposito modello on-line tramite il Caf, in cui debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere attività lavorativa. La dichiarazione va inviata all’Inps entro il 28 febbraio prossimo (salvo proroga) ed è essenziale per conservare il diritto all’assegno.

LA PENSIONE DI INABILITÀ

Spetta agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta un’abilità lavorativa totale e permanente del 100%. L’importo è pari a quello stabilito per l’assegno di assistenza, ma le condizioni di accesso anche se al momento restano più facili, in quanto il limite di reddito annuo personale è molto più elevato (€ 16.982,49 per il 2020), c’è da augurarsi che detto limite reddituale non venga modificato dalla legge e resti sempre riferito solo al titolare della pensione e non anche al coniuge.

L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNO

Questa prestazione è un sostegno economico che viene erogato alle persone che non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi, ecc.). L’importo dell’indennità, pari a € 520,29 mensili, viene erogato per 12 mensilità. È importante ricordare che detta prestazione viene concessa a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche dell’interessato. Possono ottenerla a qualsiasi età, sia le persone meno abbienti che i benestanti. Non è legata alla composizione del nucleo familiare, non è reversibile, e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative. È cumulabile con la pensione d’inabilità e con altre prestazioni spettanti per altre minorazioni civili, ai ciechi e ai sordomuti. Sono esclusi dal benefico gli invalidi ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche. Ciò vale anche per ricoveri in reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Non hanno invece alcuna rilevanza i ricoveri per terapie contingenti di breve durata. Chi è già titolare dell’indennità deve attestare la propria condizione di “non ricoverato” in via permanente, con una dichiarazione anch’essa da inviare all’Inps on-line tramite il Caf entro il 28 febbraio prossimo (salvo proroga).

LA MAGGIORAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti, titolari della relativa pensione, di età pari o superiori a 60 anni possono ottenere una maggiorazione fino all’importo di € 651,50 mensili previsto per quest’anno (già vecchio “milione” di lire). Il diritto a tale aumento per il 2020, è subordinato ai seguenti limiti di reddito: pensionato solo (non coniugato) con reddito non superiore a € 8.469,63 annui; pensionato coniugato con redditi propri non superiori a € 8.469,63 e redditi propri sommati a quelli del coniuge non superiore ad € 14.447,42 annui. Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito si considerano non solo tutti i redditi soggetti all’Irpef, ma anche quelli esenti (esempio: la pensione di invalidità civile, la rendita Inail ecc.) e con quelli ritenuta alla fonte interessi bancari, e postali, rendite da titoli di Stato, ecc.). In altre parole, bisogna denunciare tutto eccetto i redditi provenienti da: casa di abitazione; pensione di guerra; assegno d’accompagnamento; trattamento di famiglia; sussidi erogati da enti pubblici senza carattere di continuità.

È opportuno, comunque, data la particolare materia e la procedura telematica adottata dall’Inps, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&PiùEnasco e 50&PiùCaaf, i quali gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire ogni informazione e provvedere all’inoltro online della domanda e/o delle sopra citate dichiarazioni all’Istituto Previdenziale.

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