APe sociale, proroga fino al 31 dicembre 2020

APe sociale, proroga fino al 31 dicembre 2020

Prosegue per tutto l’anno la sperimentazione dell’APe sociale. Tre le scadenze per presentare domanda: il 31 marzo, il 15 luglio e il 30 novembre. Possono fare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, ma non ne hanno fatto richiesta.

L’Inps, con il Messaggio n. 163 del 17 gennaio 2020, rende noto che sono aperti i termini 2020 per fare domanda dell’anticipo pensionistico APe Sociale, recependo così la proroga della sperimentazione al 31 dicembre 2020, come stabilito dalla Legge di Bilancio (articolo 1, comma 473).

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APe sociale coloro che, nel corso del 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, ovvero:

– età anagrafica pari almeno a 63 anni;

– contributi previdenziali non inferiori a 30 anni (o 36 anni di contributi per i lavori gravosi)

I beneficiari dell’Ape sociale devono quindi possedere almeno 30 anni di contributi (contando tutti i periodi non coincidenti maturati presso le gestioni Inps). Le donne con figli hanno diritto a uno sconto sul requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due anni.

Dal 2018, possono accedere all’APe sociale anche i lavoratori disoccupati:

–     il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di contratti negli ultimi 3 anni (questo requisito potrebbe essere alleggerito);

–      che sono stati rioccupati con un contratto di lavoro subordinato, con i voucher o col contratto di prestazione occasionale o il libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente;

–      lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ai sensi della Legge 104;

–       lavoratori che risultano disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria; perché gli appartenenti a questa categoria possano beneficiare dell’Ape sociale, è necessario che abbiano terminato da almeno tre mesi di percepire la prestazione di disoccupazione e che non si siano rioccupati (il trattamento non spetta, dunque, a chi non ha percepito la Naspi o un sussidio analogo).

Sono, invece, necessari 36 anni di contributi (contando tutti i periodi non coincidenti maturati presso le gestioni Inps) per gli addetti ai lavori gravosi. Anche in questo caso, le donne con figli hanno diritto a uno sconto sul requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due anni.

I beneficiari di questa ulteriore categoria prevista dall’Ape sociale debbono aver prestato per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni, o per 7 anni nell’ultimo decennio, un’attività lavorativa particolarmente rischiosa o pesante, che deve far parte dell’elenco di professioni di seguito indicate:

– operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

– conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
– conciatori di pelli e di pellicce;
– conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
– conduttori di mezzi pesanti e camion;
– professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
– addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
– professori di scuola pre-primaria;
– facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
– personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
– operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
– pescatori;
– lavoratori marittimi;
– operai agricoli;
-operai degli impianti siderurgici.

Possono, inoltre, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

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Termini e scadenze per la richiesta

Coloro che entro il 31 dicembre 2020 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020.
Contestualmente, ovvero in attesa dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APe sociale, chi è già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione.

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