Supplemento di pensione: cos’è e come funziona

Per chi percepisce già la pensione, oggi è possibile continuare a lavorare cumulando i redditi da lavoro con la pensione fermo restando l’obbligo della contribuzione previdenziale. Come funziona il supplemento di pensione e cosa succede ai contributi versati durante questo periodo?

Queste somme non vengono perse, ma possono dar luogo ad un’ulteriore pensione, anche di piccola entità, che si aggiunge a quella già liquidata. Vediamo dunque quali sono le condizioni per poter beneficiare di questo ulteriore trattamento.

L’articolo 7 della legge 155/1981 riconosce il supplemento nei confronti degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) che proseguono l’attività lavorativa nella suddetta assicurazione trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione.

I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se a questa data sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.

Supplemento di pensione: quanto spetta?

L’importo del supplemento incrementa l’importo della pensione a calcolo. Tuttavia, se la pensione è integrata al trattamento minimo, l’importo potrebbe risultare assorbito dall’integrazione stessa: in caso di assorbimento totale, l’importo non varia mentre in caso di assorbimento parziale, è corrisposta l’eccedenza.

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo. Per le anzianità contributive acquisite entro il 31 dicembre 2011, il sistema di calcolo del supplemento segue quello adottato per la liquidazione della pensione.

Per i pensionati che possono far valere periodi di lavoro in stati esteri extracomunitari in convenzione con l’Italia, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri e, quindi, il supplemento della pensione può essere erogato in regime di convenzione internazionale.

L’interessato ha inoltre, la possibilità di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento, sia il primo che uno dei successivi, quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento.

In questo caso però è richiesta la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia nella gestione in cui si chiede il supplemento.

Per coloro che dal 1° gennaio 2012, maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si deve tener conto delle nuove norme introdotte dalla riforma Fornero (legge 214 del 2011).

Il supplemento di pensione spetta anche nei confronti di quei lavoratori iscritti presso la Gestione Separata che proseguono l’attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione a carico di detta gestione (articolo 1, comma 3 del D.M. 282/1996).

C’è tuttavia una particolarità rispetto al supplemento erogato dal fondo lavoratori dipendenti e/o autonomi: il supplemento può essere liquidato sempre a prescindere dal compimento dell’età pensionabile di vecchiaia.
Questo avviene alle stesse condizioni delle gestioni sopra elencate e cioè per una sola volta, rispettando il termine di due anni dalla data di decorrenza della pensione o del supplemento e successivamente dopo 5 anni.

I supplementi, però, possono essere erogati solo su prestazioni a carico della gestione stessa in quanto i titolari di pensione a carico della gestione separata INPS non possono richiedere la liquidazione di supplementi di pensione per contributi versati nell’AGO e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Supplemento di pensione: compatibilità con pensioni in totalizzazione e cumulo

Il supplemento di pensione spetta anche nei confronti di quei lavoratori che hanno ottenuto il trattamento pensionistico attraverso la totalizzazione oppure il cumulo dei periodi assicurativi. Ne consegue che il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione o in regime di cumulo, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni interessate dal cumulo/totalizzazione potrà chiedere la liquidazione del supplemento sempre che tale gestione preveda nel proprio ordinamento l’istituto del supplemento.

In questo caso il supplemento di pensione dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione o in cumulo.

Per la determinazione dell’ importo del supplemento, vengono seguiti i criteri generali delle pensioni: per gli importi successivi al 31 Dicembre 1995 si utilizza il sistema retributivo se il titolare ha già maturato 18 anni di contributi a tale data, fermo restando che i contributi versati a partire dal 1° Gennaio 2012 saranno conteggiati con il sistema contributivo.

I supplementi liquidati a titolari di pensione integrata al trattamento minimo vengono assorbiti dall’integrazione al trattamento minimo, e nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza. In caso di decesso del pensionato i supplementi sono calcolati ai fini della misura della pensione ai superstiti.

Si ricorda inoltre che l’Ente previdenziale eroga il trattamento dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, sempre che a tale data si sia in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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