Quota 103, pensione flessibile: arrivano i chiarimenti dell’Inps

La Legge di Bilancio 2024 ha confermato il ritorno di Quota 103 anche per quest’anno e l’Inps ha pubblicato, nella recente circolare, tutti i dettagli sul suo funzionamento.

I requisiti anagrafici e contributivi, spiega l’Inps, sono gli stessi dello scorso anno (cioè 62 anni e 41 anni di contributi) ma chi li matura tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024 (cioè rientra nella proroga) avrà tre penalizzazioni:

  • il calcolo della pensione viene effettuato con il criterio interamente contributivo;
  • l’importo lordo mensile della pensione, calcolato per l’appunto con il criterio contributivo, non può eccedere un valore pari a 4 volte il trattamento minimo (cioè 2.394,44 € per il 2024) sino al raggiungimento dell’età di 67 anni (lo scorso anno il tetto era pari a cinque volte il minimo);
  • per i dipendenti e i lavoratori autonomi del settore privato la finestra mobile sale da tre a sette mesi (la prima decorrenza, pertanto, è il 1° settembre 2024); per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni l’attesa sale da sei a nove mesi dal perfezionamento dei predetti requisiti (la prima decorrenza, pertanto, è il 1° novembre 2024); per i dipendenti della scuola la finestra si apre il 1° settembre dell’anno in cui sono maturati i requisiti.

Resta escluso da «Quota 103» il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (per i quali, come noto, si applicano requisiti pensionistici diversi).

Quota 103 e calcolo contributivo

Coloro che maturano i requisiti nel 2024, come detto, avranno il calcolo dell’assegno con il sistema contributivo anche sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995. La novità, si traduce, di regola, in una perdita di rendimento previdenziale soprattutto per i lavoratori del pubblico impiego che mantenevano criteri di calcolo particolarmente favorevoli sino al 1992. In determinate condizioni però il passaggio al contributivo potrebbe anche essere più favorevole rispetto al misto.

L’Inps spiega che «Quota 103» contributiva può essere utilizzata anche dai soggetti che optano per il calcolo contributivo della pensione (art. 1. co. 23 della legge n. 335/1995) o per chi opta per il computo nella gestione separata dell’Inps. Ciò significa che resta possibile riscattare la laurea con i cd. «criteri light» al fine di raggiungere i 41 anni di contributi.

Specifichiamo che il calcolo contributivo resta anche dopo il compimento del 67° anno di età, oltre il quale viene meno solo il «tetto» pari a quattro volte il minimo Inps.

Essendo una evoluzione della già nota «Quota 100» sono richiamate per intero le relative caratteristiche e condizioni. In particolare chi opta per «Quota 103» contributiva incorre sino al compimento del 67° anno di età nel divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000€ annui) ed è soggetto ai medesimi obblighi dichiarativi.

Ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia. È possibile, inoltre, cumulare gratuitamente tutti i periodi contributivi presenti nelle gestioni Inps (es. settore pubblico, gestione separata) con la sola eccezione delle casse professionali.

Quota 103 e posticipo al pensionamento

Per coloro che raggiungono i requisiti di accesso per Quota 103 ma decidono di rinunciare a questa possibilità, viene garantito un incentivo proseguendo la propria attività lavorativa come dipendente. Questa alternativa quindi è applicata solamente per i lavoratori assunti come dipendenti subordinati.

Si prevede in questo caso un esonero contributivo sulla parte trattenuta in busta paga dal sostituto di imposta, a carico del lavoratore, che può arrivare fino al 10% rispetto al normale stipendio. Questo esonero contributivo viene quindi applicato in diversi momenti in base al settore specifico:

  • 2 agosto 2024: lavoratori dipendenti nel settore privato con Gestione esclusiva AGO;
  • 1 settembre 2024: lavoratori dipendenti nel settore privato con Gestione differente da quella esclusiva AGO;
  • 2 ottobre 2024: lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche con Gestione esclusiva AGO;
  • 1 novembre 2024: lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche con Gestione diversa da quella esclusiva AGO.

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