Pensioni: la Corte Costituzionale su modalità di calcolo per la rivalutazione annuale
- 21 Maggio 2026
- Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Pensione
La Consulta interviene sul meccanismo di rivalutazione delle pensioni. Il sistema introdotto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 ha impattato sulle pensioni con importo superiore a quattro volte il trattamento minimo. La sentenza n. 52 del 2026 della Corte Costituzionale ha confermato la validità del sistema di calcolo a blocchi, considerando la norma legittima. Il dubbio nasceva da una disputa sollevata dal Tribunale di Trento, al quale si era rivolto un pensionato di vecchiaia che aveva contestato il calcolo dell’Inps sulla propria pensione.
Nella sentenza della Corte Costituzionale, depositata il 16 aprile 2026, si afferma la legittimità del sistema di calcolo a blocchi per la rivalutazione delle pensioni introdotto nelle ultime leggi di bilancio per gli anni 2023 e 2024.
Pensioni: cosa prevede la sentenza
Con la sentenza in oggetto si conclude il giudizio avviato dal giudice del lavoro trentino, il quale aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale sull’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 e sull’art. 1, comma 135, della legge n. 213 del 2023.
Le due disposizioni stabiliscono che la rivalutazione automatica delle pensioni venga calcolata applicando le aliquote percentuali “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi”, il cosiddetto sistema “a blocchi”, anziché sulle distinte fasce di importo secondo il modello “a scaglioni” previsto a regime dalla legge n. 160 del 2019.
Il rimettente aveva evidenziato come questo metodo produca un progressivo allineamento tra pensioni originariamente collocate in classi reddituali diverse, arrivando in alcuni casi a determinare effetti di “sorpasso” (un assegno inizialmente più basso che supera quello più alto dopo la rivalutazione).
Differenziali marginali e clausole di salvaguardia: le ragioni della Consulta
La Corte ha ritenuto le questioni non fondate: pur riconoscendo che il sistema “a blocchi” comporta un effetto di allineamento connaturato al meccanismo, i giudici costituzionali hanno sottolineato che i differenziali di importo entro i quali si verifica tale fenomeno sono “valori esigui”.
Nell’esempio portato dall’ordinanza di rimessione – due pensioni poste ai margini della seconda e terza classe reddituale per il 2023, rispettivamente di 2.626,90 € e 2.692,00 € – lo scarto è di appena 65,10 €.
L’Inps ha documentato che il differenziale massimo oggetto dell’effetto di allineamento (o di sorpasso poi neutralizzato) è pari a 68,09 €.
Quanto agli effetti di sorpasso, il legislatore li ha già neutralizzati mediante apposite clausole di salvaguardia contenute nelle stesse disposizioni censurate, che consentono di mantenere allineati gli importi coinvolti entro margini differenziali contenuti.
La sentenza richiama il consolidato orientamento della Consulta secondo cui la copertura costituzionale della perequazione automatica non impone che la rivalutazione venga riconosciuta integralmente a tutti i trattamenti ogni anno, né tantomeno nella stessa misura per tutti i titolari. “Il nesso tra l’adeguatezza pensionistica presidiata dall’art. 38 e la proporzionalità e sufficienza della retribuzione presidiata dall’art. 36 – si legge nelle motivazioni – deve considerarsi solo tendenziale e non si presta ad essere declinato in senso rigido”.
La Corte riconosce al legislatore “un significativo margine di discrezionalità nella determinazione del quantum alla luce di un necessario bilanciamento con le esigenze della finanza pubblica”. Per le annualità 2023 e 2024, le relazioni tecniche allegate alle leggi di bilancio certificano un risparmio di spesa pensionistica di circa 2,1 miliardi per il 2023 e 4,1 miliardi per il 2024.
La Consulta ha ricordato che, anche con il sistema “a blocchi”, la rivalutazione resta garantita per tutte le pensioni, comprese quelle di importo più elevato, sebbene con percentuali ridotte, senza che si configuri alcun “blocco” a tempo indeterminato della perequazione.
©️Photo Credit: Fahkamram
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