Cumulo pensione e redditi da lavoro autonomo: dichiarazione entro il 30 novembre

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2022, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2022, entro il 30 novembre 2023, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021.

L’Inps con un recente messaggio, fornisce chiarimenti in merito all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione (tenendo conto della gestione previdenziale di appartenenza e della tipologia di trattamento pensionistico di cui si è titolare), alla tipologia di reddito da dichiarare, alla dichiarazione di reddito presunto per il 2023 e alla modalità di presentazione della dichiarazione.

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Cumulo pensione e redditi da lavoro autonomo: chi è obbligato alla dichiarazione

L’Istituto ricorda che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari, per il 2022 a 6.829,94 euro.

I pensionati che si trovano nelle condizioni di cui sopra, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2022 entro il 30 novembre 2023, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.

I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, i redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione:

  • con le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati;
  • con le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
  • con le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive e quelle percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
  • con le indennità percepite per la funzione di giudice tributario.

Contestualmente i pensionati nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2023. Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Pensioni di inabilità/invalidità iscritti alla gestione dipendenti pubblici

Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Si configurano infatti nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti dipendenti della pubblica amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni.

In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione.

Cumulo pensione: dichiarazione per gli iscritti all’INPGI

Dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, in vigore dal 21 febbraio 2017, sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995.

Pertanto, anche nei confronti dei titolari di pensione di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento INPGI, trova applicazione i divieto di cumulo con riferimento alla dichiarazione a preventivo.

Dichiarazione per il pensionato che svolge lavoro sportivo

Dal 1° luglio 2023 si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo (cfr. la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023).

Pertanto nei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, di pensione di privilegio, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono lavoro sportivo, trovano applicazione le istruzioni del presente messaggio con riferimento alla dichiarazione a preventivo.

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

Incumulabilità

Ove dovesse scattare il taglio si ricorda che l’incumulabilità dei trattamenti con i redditi da lavoro dipendente o autonomo è limitata alla quota eccedente il minimo Inps nella misura rispettivamente pari al 50% o 70% dell’eccedenza. Nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi. Nel caso di reddito da lavoro dipendente la trattenuta non può superare il reddito stesso conseguito.

I titolari di pensione che omettono la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione stessa. La somma sarà prelevata direttamente dall’Inps competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

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