Pensioni di invalidità: l’Inps ricalcola i requisiti di reddito

Le pensioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di precisi requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda, i quali sono definiti da un limite fissato annualmente sulla base dell’indice Istat.

Il requisito del reddito non si applica per:

  1. l’indennità di accompagnamento (legge n. 18/80);
  2. l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto (Legge n. 406/1968 – Legge n. 508/1988);
  3. l’indennità  speciale (Legge n. 508/88);
  4. l’indennità di comunicazione (Legge n. 508/88).

Nella determinazione del reddito rilevante, l’Inps stabiliva che erano computati tutti i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Non erano quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:

  • l’importo stesso della prestazione di invalidità;
  • le rendite Inail;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione (circolare Inps n. 74 del 2017).

Ricordiamo che in sede di prima liquidazione dell’assegno sono considerati i redditi dell’anno della domanda mentre per gli anni successivi al primo, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni si tiene conto dei redditi da pensione conseguiti nell’anno; per tutti gli altri redditi fa fede l’importo dell’anno precedente che vanno comunicati ogni anno obbligatoriamente dall’interessato con  il modello Red.

L’istituto precisava anche che in materia di redditi da immobili sono da computare:

– i redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto; il reddito dominicale e il reddito agricolo;

– i redditi da fabbricati, diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze.

Nel computo non vanno considerati invece:

  1. gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni e
  2. le  costruzioni rurali  destinate ad abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra; custodia fondi/bestiame/vigilanza; ricovero animali; custodia macchine agricole; protezione piante.

 

Ricalcolo dei requisiti di reddito per le pensioni di invalidità civile

Per quanto riguarda gli oneri deducibili da non considerare nel reddito si segnalano:

  • i contributi previdenziali e assistenziali personali
  • gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato,
  • i contributi pagati al personale domestico,
  • le donazioni a organizzazioni non governative.

Oggi a parziale rettifica di quanto appena esposto l’Ente con un nuovo messaggio  precisa che il reddito rilevante nella verifica del diritto alle prestazioni d’invalidità civile va considerato “al lordo delle ritenute fiscali”. Ciò perché la normativa stabilisce che rilevano i redditi valutabili ai fini Irpef «al lordo delle ritenute fiscali». La novità è destinata ad incidere in modo rilevante sugli interessati potendo, a seconda dei casi, condurre ad una riduzione della misura della prestazione o alla sua revoca.

Ricordiamo che nel caso in cui l’interessato, percettore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito (pensione di inabilità, pensione per cieco civile, pensione per sordo, assegno mensile o indennità di frequenza), non comunichi i propri redditi all’Istituto o qualora in sede di controllo, le dichiarazioni risultino inesatte o incomplete, la prestazione è da considerarsi indebita.

In tal caso, successivamente ai citati adempimenti di sospensione e revoca, l’Istituto è chiamato a recuperare quanto erogato. La dichiarazione va resa come autocertificazione. A fronte di tale comunicazione l’Inps ha l’onere di controllare l’importo erogato a titolo di prestazione e di verificare se ci sono state eccedenze in fase di erogazione.

Pensioni di invalidità civile, quali documenti si devono presentare

La dichiarazione (modello Red con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) va presentata da tutti i cittadini non tenuti a presentare, per i redditi da segnalare, una dichiarazione al Fisco o in caso siano stati dichiarati al Fisco ma non in misura integrale.

In mancanza di segnalazione dei redditi (tramite Red o dichiarazione al Fisco) l’Inps invia uno o più solleciti ed un “preavviso di sospensione” della prestazione a mezzo raccomandata a/r, in cui invita ad effettuare il riscontro reddituale entro 60 giorni.

Trascorsi i 60 giorni senza riscontro, l’Inps procede alla sospensione della prestazione per 120 giorni, al termine dei quale persistendo il mancato riscontro, revoca definitivamente la prestazione e calcola il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato ai fini del recupero, anche coattivo.

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