Indennità di maternità e paternità per i lavoratori autonomi: tutte le informazioni e le ultime novità dall’Inps

Tutte le informazioni sull’indennità spettante ai lavoratori autonomi durante il periodo di maternità e paternità. Novità dall’Inps con il messaggio n. 3030 del 3 agosto 2020: pagamento anche senza versamento dei contributi considerata l’emergenza Covid-19.

Durante i periodi di tutela della maternità/paternità ai lavoratori autonomi spetta un’indennità economica.

In particolare l’indennità spetta alle seguenti categorie: artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne iscritte alla gestione INPS di riferimento, in regola con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di maternità.

COME FUNZIONA: DECORRENZA E DURATA

Secondo quanto previsto dagli articoli 66 e seguenti del TU, l’indennità è riconosciuta due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi.

Cosa diversa, invece, per i seguenti casi:

  • in caso di adozione o affidamento nazionale di minore spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo nonché per il giorno dell’ingresso stesso;
  • per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, la lavoratrice ha diritto a un’indennità di cinque mesi;
  • in caso di affidamento non preadottivo, l’indennità spetta per un periodo di tre mesi da fruire, anche in maniera frazionata, entro cinque mesi dall’affidamento del minore.

L’indennità non comporta comunque obbligo di astensione dall’attività lavorativa autonoma.

L’indennità di paternità è riconosciuta quando si verificano eventi che riguardano la madre (lavoratrice dipendente o autonoma) del bambino e spetta in caso di:

  • morte o grave infermità della madre. La morte si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità. La certificazione sanitaria di grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
  • abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile), da comprovare, allegando alla domanda telematica, copia del provvedimento giudiziario che dispone l’affidamento esclusivo oppure comunicando gli estremi del provvedimento giudiziario e il tribunale che lo ha emesso.

I periodi indennizzabili di paternità, che decorrono dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, durano quanto il periodo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. Se la madre è non lavoratrice, il periodo indennizzabile di paternità termina dopo tre mesi dal parto.

QUANTO SPETTA

Durante i periodi indennizzabili a titolo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.

In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese, è corrisposta un’indennità per un periodo di trenta giorni.

Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno dalla fine del teorico periodo indennizzabile di maternità/paternità. Per interrompere la prescrizione è necessario che gli interessati presentino all’INPS, prima dello scadere dell’anno.

I REQUISITI

L’indennità può essere richiesta anche se l’iscrizione alla propria gestione è avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità. Se l’iscrizione è richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall’inizio dell’attività negli altri casi) e l’attività è iniziata prima dell’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per l’intero periodo di maternità. Nel caso in cui l’attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per il periodo successivo all’inizio dell’attività.

Se l’iscrizione avviene oltre i termini di legge, l’indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alla gestione di appartenenza.

Importante
Presupposto per l’accesso alla tutela della maternità/paternità è l’iscrizione alla gestione dell’INPS in base all’attività svolta e la regolarità del versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità.

Eccezione COVID-19 – indennità di maternità e paternità alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi beneficiari della sospensione dei contributi
L’INPS, con il messaggio n. 3030 del 3 agosto 2020, fornisce chiarimenti sulle richieste di congedo di maternità e paternità da parte dei lavoratori autonomi beneficiari della sospensione dei contributi.

Anche se in assenza di regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità, la tutela della maternità/paternità non dovrebbe essere riconosciuta al richiedente, l’Inps ha ritenuto opportuno fare un’eccezione.

Considerata l’eccezionale situazione emergenziale, l’Istituto ha infatti deciso di provvedere lo stesso alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione.

A tal fine, la/il richiedente dovrà presentare una dichiarazione di responsabilità con la quale attesti di essere in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione contributiva.

Al termine dei periodi di sospensione, infatti, i beneficiari delle predette indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. In caso contrario le Strutture territorialmente competenti provvederanno al recupero degli importi indebitamente erogati.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi problematica di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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