Assegno unico temporaneo figli: scadenza al 30 settembre per ricevere gli arretrati
- 17 Settembre 2021
- Posted by: 50ePiùEnasco
- Categoria: Famiglia, Indennizzo, Rubrica Previdenza
Il 30 settembre è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda per l’assegno unico temporaneo e poter beneficiare anche degli arretrati. Vediamo quali sono le ultime novità e come presentare la domanda.
Il 30 settembre è la data ultima entro la quale potrà essere richiesto all’INPS l’Assegno Unico temporaneo per i figli minori con la garanzia di ricevere non solo mensilità da settembre a dicembre, ma anche quelle arretrate di luglio e agosto.
Coloro che invece dovessero presentare domanda dopo il 30 settembre, potranno contare soltanto su erogazioni “in parallelo” con la richiesta effettiva, che saranno quindi accreditate a partire dal mese stesso della domanda, ma senza gli arretrati.
L’ASSEGNO UNICO TEMPORANEO (O ASSEGNO “PONTE”)
Il 30 settembre è la data ultima entro la quale potrà essere richiesto all’INPS l’Assegno Unico temporaneo per i figli minori con la garanzia di ricevere non solo mensilità da settembre a dicembre, ma anche quelle arretrate di luglio e agosto.
Coloro che invece dovessero presentare domanda dopo il 30 settembre, potranno contare soltanto su erogazioni “in parallelo” con la richiesta effettiva, che saranno quindi accreditate a partire dal mese stesso della domanda, ma senza gli arretrati.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di assegno temporaneo va presentata una sola volta per ciascun figlio.
Per percepire anche gli arretrati dei mesi di luglio e agosto, come detto sopra, occorre presentare la domanda entro e non oltre il 30 settembre 2021.
Dal 1° ottobre si avrà diritto infatti solo alla quota di assegno relativa al mese di presentazione della domanda, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Da gennaio 2022 cambieranno importi, soggetti beneficiari e nuove domande.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
Il Patronato 50&PiùEnasco, è a disposizione per la presentazione della domanda e grazie alla collaborazione con 50&PiùCaf, è a disposizione per la presentazione dell’ISEE, utile ai fini della domanda dell’assegno unico.
Potrebbe interessarti anche
-
Pensioni minime e aumenti per il 2020
3 Marzo 2020 -
Fondo Clero e prestazioni pensionistiche
Il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (Fondo Clero), costituisce una forma previdenziale compatibile con l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’AGO (articolo 5 legge n.903 del 1973).
27 Marzo 2026
