Lavoratori rimpatriati: informazioni e requisiti sull’indennità di disoccupazione

Un reddito assicurato per i lavoratori rimpatriati. L’indennità di disoccupazione è una prestazione rivolta ai lavoratori rimasti senza lavoro all’estero. Vediamo quali sono i requisiti per ottenerla.

L’indennità di disoccupazione è rivolta ai cittadini italiani che hanno lavorato all’estero e sono rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale. Per ottenere la prestazione è necessario essere rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

L’indennità ha una durata massima di 180 giorni e l’importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

REQUISITI

Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve soddisfare i seguenti requisiti:

essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
– aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Il lavoratore può richiedere, insieme alla prestazione, anche il pagamento degli assegni familiari, a patto che sia in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto. Mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero.

La prestazione per i lavoratori rimpatriati decorre:
dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

La durata massima di erogazione, come già detto, è di 180 giorni.

Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la presentazione della domanda all’Inps e per la richiesta degli assegni familiari.

QUANTO SPETTA

L’importo della prestazione è calcolato in base alle retribuzioni convenzionali dell’anno di riferimento della prestazione che vengono determinate con decreti ministeriali annuali.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale oppure tramite bonifico domiciliato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell’UE, Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l’attività lavorativa all’estero (contratto di lavoro, buste paga, etc.).
Nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla Struttura INPS territorialmente competente all’Istituzione estera in causa.

Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato, dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero o dalla competente autorità consolare.

Per ulteriori informazioni e per inoltrare la domanda di indennità di disoccupazione il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.

Potrebbe interessarti anche

  • Reddito di emergenza (REM): domande fino al 15 ottobre

    Il Reddito di emergenza 2020 spetta a tutti i lavoratori che non sono coperti dagli ammortizzatori sociali e dagli attuali bonus previsti per far fronte all’emergenza Coronavirus. L’art. 23 del decreto n. 104, cosiddetto Decreto “Agosto”, ha previsto una ulteriore quota di reddito di Emergenza compresa fra i 400 e gli 800 euro in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare.

    3 Settembre 2020
  • Assegno invalidità civile: riconosciuto solo se si ha l’inattività lavorativa

    L’Inps fornisce chiarimenti in merito al requisito dell’inattività lavorativa per la liquidazione dell’assegno mensile di invalidità civile. Dal 14 ottobre, infatti, l’assegno di invalidità sarà liquidato soltanto a chi non lavora.

    27 Ottobre 2021
Hai bisogno di consulenza e assistenza previdenziale?