Prestazioni economiche

A seguito di infortunio sul lavoro malattia professionale, al lavoratore spettano prestazioni di carattere sanitario, protesico, riabilitativo ed economico, modulate in base alla tipologia e gravità della lesione e della menomazione.

LE PRINCIPALI PRESTAZIONI ECONOMICHE RICONOSCIUTE A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE

Si tratta di una prestazione economica sostitutiva della retribuzione, corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale che gli impedisce temporaneamente di svolgere l’attività lavorativa.

Decorre dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione della malattia professionale ed è riconosciuta fino alla guarigione clinica.

L’indennità giornaliera è pari al:

  • 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno;
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

In caso di ricovero di lavoratore senza familiari a carico, l’INAIL riduce di un terzo l’importo dell’indennità.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della retribuzione stessa per i successivi 3 giorni.

Quando successivamente alla guarigione clinica dall’infortunio o della malattia professionale viene accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% e il 15%, viene riconosciuta una prestazione economica in capitale.

L’indennizzo in capitale viene erogato in unica soluzione sulla base di parametri (riassunti nella Tabella indennizzo danno biologico in capitale), in funzione di:

  • grado di menomazione accertato;
  • età;
  • sesso

Quando successivamente alla guarigione clinica dall’infortunio o malattia professionale viene accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% e il 100%, viene riconosciuta al lavoratore una rendita diretta mensile.

La prestazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

La misura della rendita varia in relazione al grado di menomazione / danno biologico accertato, e viene calcolata sulla base di:

  • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale;
  • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità di produrre reddito da lavoro. L’importo di questa quota viene aumentato in presenza di coniuge e figli, nei casi previsti dalla legge, nella misura del 5% ciascuno.

Le conseguenze (grado di danno biologico) della menomazione derivante da infortunio e o malattia professionale e la misura della relativa prestazione economica sono revisionabili su iniziativa dell’INAIL (così detta “revisione attiva”, possibile solo in caso di rendita) o su richiesta dell’assicurato (aggravamento / revisione passiva).

La revisione per aggravamento può essere richiesta o disposta a scadenze determinate ed entro termini finali che si differenziano a seconda che si tratti di postumi da infortunio su lavoro (10 anni) o da malattia professionale (15 anni).

Qualora l’assicurato sia titolare di rendita, non può rifiutarsi di sottoporsi alle visite di controllo disposte dall’INAIL. In caso di rifiuto l’Istituto può sospendere il pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

Si tratta di una prestazione che spetta al soggetto che, a seguito di infortunio o malattia professionale, necessita di assistenza personale continuativa a causa di particolari menomazioni specificamente indicate dalla legge (elencazione tassativa), quali, ad esempio:

  • Riduzione della acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (cm. 30) o più grave;
  • Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
  • Lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
  • Amputazione bilaterale degli arti inferiori;
  • Malattie o infermità che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

L’importo viene rivalutato annualmente e dal 30 giugno 2021 è pari a euro 547,75.

La prestazione:

  • è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • può essere richiesta anche successivamente alla scadenza dell’ultimo termine di revisione della rendita;
  • può essere revocata se vengono a mancare i requisiti;
  • può essere concessa anche se l’assistenza è svolta da un familiare;
  • non è concessa se l’assistenza è esercitata in luoghi di ricovero.

L’assegno di assistenza personale viene erogato a partire:

  • dalla data di decorrenza della rendita;
  • o dal mese successivo alla richiesta del titolare di rendita per ottenere il riconoscimento dell’assistenza personale continuativa o per la revisione del grado di inabilità o di menomazione;
  • o dal mese successivo all’invito da parte dell’Inail a sottoporsi a visita per la revisione del danno permanente;

ed è erogato finché permane la necessità di assistenza personale e continuativa.

La prestazione non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da Enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l’opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari.

L’assegno di incollocabilità grandi invalidi è una prestazione riservata agli invalidi per infortunio o malattia professionale, titolari di rendita diretta, che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.

Sono richiesti:

  • età non superiore a 65 anni;
  • inabilità non inferiore al 34%, riconosciuta dall’INAIL secondo le tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 per infortuni o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
  • menomazione superiore al 20%, riconosciuta dall’INAIL secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 per gli infortuni e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo alla domanda e viene pagato mensilmente insieme alla rendita. L’importo mensile per il 2021 è pari a 263,37 euro.

La prestazione, non soggetta a tassazione Irpef, viene erogata in favore dei superstiti dei lavoratori deceduti a causa di un infortunio o di una malattia professionale.

La prestazione decorre dal giorno successivo a quello della morte e viene rivalutata annualmente; viene calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria, nella misura del:

  • 50% al coniuge;
  • 20% a ciascun figlio minorenne o a carico, fino a 26 anni se studente universitario;
  • 40% ai figli orfani di entrambi i genitori e a quelli nati dalle coppie di fatto.

In mancanza di coniuge e figli, la rendita spetta nella misura del 20% ai genitori naturali e adottivi e del 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle, se conviventi o a carico del lavoratore deceduto.

La prestazione non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento.

Si tratta di un assegno erogato come contributo alle spese funerarie sostenute in occasione della morte di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio o malattia professionale.

L’importo dell’assegno, esente da Irpef e rivalutato annualmente, è attualmente stabilito in euro 10.050,00.

Possono fruire della prestazione con priorità il coniuge, i figli, gli ascendenti e i collaterali, se hanno i requisiti per fruire della rendita ai superstiti. In mancanza di tali soggetti, l’assegno può essere corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese in occasione della morte del lavoratore. In questo caso, il rimborso sarà pari al costo effettivamente sostenuto nel limite massimo di € 10.050,00.

Lo speciale assegno continuativo è una prestazione economica corrisposta mensilmente dall’INAIL al coniuge e ai figli di lavoratori già titolari di rendita diretta, deceduti per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale.

Viene concesso a condizione che, in vita, al titolare della rendita diretta sia stato riconosciuto:

  • un grado di inabilità permanente non inferiore al 65%, per infortuni accaduti prima del 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate entro la stessa data;
  • un grado di menomazione dell’integrità psicofisica non inferiore al 48%, per gli infortuni verificatisi dal 1° gennaio 2007 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data.

La prestazione è erogata a condizione che gli aventi diritto non percepiscano rendite, pensioni o altri redditi (esclusa la casa di abitazione) di importo pari o superiore a quello dell’Assegno Sociale. In caso di redditi inferiori al valore dell’assegno, viene corrisposta la differenza.

La domanda per lo speciale assegno continuativo deve essere inoltrata entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l’INAIL avverte i superstiti della facoltà di proporla.

L’assegno viene corrisposto agli aventi diritto nella misura del:

  • 50% per il coniuge, fino alla morte o al nuovo matrimonio;
  • 20% a ciascun figlio:
  • fino al 18° anno di età;
  • fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
  • non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea;
  • 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori;
  • 50% per ciascun figlio inabile, finché dura l’inabilità.

La somma totale degli assegni non può superare l’importo della rendita percepita in vita dal titolare; in caso di superamento, gli assegni vengono riproporzionati.

Il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro è stato istituito con la legge finanziaria del 2007 al fine di fornire supporto ai familiari dei lavoratori deceduti a causa di incidenti mortali sul lavoro. Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati dall’INAIL, come ad esempio, i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, ecc.

Sono esclusi dal beneficio sia i decessi per malattie professionali, sia quelli riconducibili agli infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 2007, anche se il decesso è avvenuto dopo tale data. Per ottenere il riconoscimento del beneficio economico occorre inoltrare domanda alla sede INAIL competente, in base al domicilio del lavoratore deceduto.

Qualora vi siano più eredi, la richiesta va inoltrata da uno solo di essi.

Destinatari della somma, che sarà pagata dall’INAIL, sono:

  • coniuge;
  • figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d’età, se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili, finché dura l’inabilità;
  • genitori naturali o adottivi, solo in mancanza di coniugi o figli, se a carico del lavoratore deceduto;
  • fratelli e sorelle, se a carico del lavoratore deceduto.

La misura della prestazione una tantum erogata dal Fondo vittime gravi infortuni è determinata annualmente e varia in base al numero dei componenti il Nucleo superstite.

Il Fondo amianto eroga una prestazione aggiuntiva ai titolari di rendita, affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”.

La prestazione non è soggetta a tassazione Irpef.

La misura della prestazione è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed è corrisposta d’ufficio dall’INAIL. Pertanto, non è necessario presentare alcuna istanza.

Sono destinatari del beneficio:

  • i lavoratori titolari di rendita ai quali sia stata riconosciuta, dall’Inail una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita;
  • i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinare la morte dell’assicurato.

Il beneficio del fondo amianto è riconosciuto anche alle parti delle Unioni Civili.

 

Il Patronato 50&PiùEnasco offre un servizio di consulenza medico – legale gratuita finalizzata alla proposizione di ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Inail e ti assiste per tutti gli adempimenti richiesti dalla legge e per la compilazione della necessaria modulistica.

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