MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME
La maternità per le lavoratrici autonome è un indennizzo economico che viene loro erogato dall’Inps a tutela della maternità per un periodo di cinque mesi.
La Legge 546/1987, che disciplina la prestazione, prevede quali sono le lavoratrici autonome beneficiarie della prestazione:
- coltivatrici dirette;
- mezzadre;
- colone;
- imprenditrici agricole a titolo principale;
- artigiane;
- commercianti.
Le lavoratrici autonome, per avere diritto all’indennità di maternità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla gestione dell’Inps;
- regolarità contributiva;
- versamento quota contributi previsti per la tutela della maternità.
L’indennizzo di maternità viene erogato durante i 2 mesi precedenti il parto e i 3 mesi successivi l’evento. La misura della prestazione è pari all’80% delle retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite ogni anno dalla legge.
Le lavoratrici autonome hanno anche diritto a tre mesi di astensione facoltativa dal lavoro con un’indennità pari al 30% della retribuzione convenzionale.
La domanda va presentata telematicamente all’Inps dopo la nascita del bambino. Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno dall’ultimo giorno indennizzabile. Pertanto trascorso un anno dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità, la lavoratrice perde il diritto all’indennità.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza alle lavoratrici autonome per la presentazione della domanda di indennità di maternità all’Inps.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
Parto: certificato di nascita del bambino o autocertificazione.
Adozioni/affidamenti nazionali:
– copia del provvedimento di adozione/affidamento
– copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.
Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:
– copia della certificazione dell’ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia;
– copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali;
– in caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione.
Aborto: certificato medico rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale (o ASL) che attesta la data in cui si è verificato l’aborto ed il mese di gravidanza in cui è avvenuto.
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